| 1. Gli enti locali e le comunità montane hanno diritto di
prelazione per l'acquisto, sia direttamente sia tramite
società miste a partecipazione pubblica e privata, delle
centrali idroelettriche private in dismissione presenti sul
loro territorio.
2. La prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitata
entro trenta giorni dalla comunicazione agli stessi enti
locali di cui al medesimo comma, ad opera delle singole
società, della vendita dei beni e delle attività.
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