| 1. Per le finalità previste dalla presente legge gli enti
locali e le comunità montane possono stipulare mutui presso la
Cassa depositi e prestiti alle condizioni più favorevoli
previste dalla legislazione vigente in materia, fino
all'ammontare massimo di lire 1.000 miliardi.
2. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato
per i mutui di cui al comma 1 si provvede a carico dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.2.1.2
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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