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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


61033
DDL5102-0002
Progetto di legge Camera n. 5102 - testo presentato - (DDL13-5102)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5102. TESTIPDL
...C5102.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5102 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La necessità di esercitare
  un'efficace difesa delle coste italiane sotto il profilo della
  prevenzione e della repressione di atti ed attività contrari a
  norme di natura fiscale, e non soltanto doganale, oltre che
  sanitarie e sull'immigrazione, ha giustificato da tempo, nel
  diritto internazionale del mare, l'effettiva istituzione da
  parte degli Stati della zona contigua al loro mare
  territoriale.
     La Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, entrata in
  vigore il 10 settembre 1964, ha codificato, all'articolo 24,
  tale istituto, stabilendo che la distanza massima della linea
  esterna della zona contigua non può essere superiore alle 12
  miglia dalla linea di base costituente punto di partenza per
  misurare la larghezza del mare territoriale.
     L'Italia già con la legge 25 settembre 1940, n. 1424,
  aveva fissato in 12 miglia il limite della zona di vigilanza
  doganale.  Tale estensione è confermata dall'articolo 29 del
  testo unico delle disposizioni legislative in materia
  doganale, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito
  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
  dicembre 1977, n. 960.  A sua volta quest'ultima norma è
  successiva alla legge 24 agosto 1974, n. 359, che ha fissato
  in 12 miglia l'estensione del mare territoriale con i poteri
  sovrani che vi si esercitano.
     In conclusione, dalla data di entrata in vigore della
  citata legge n. 359 del 1974 ad oggi, la zona contigua non ha
  più avuto una sua autonoma ed ulteriore estensione, essendo
 
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  stata del tutto assorbita dai nuovi limiti esterni del mare
  territoriale.
     Sul piano del diritto internazionale la codificazione dei
  limiti massimi del mare territoriale in 12 miglia dalle linee
  di base si rinviene nell'articolo 3 della Convenzione delle
  Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10
  dicembre 1982, resa esecutiva in Italia con legge 2 dicembre
  1994, n. 689.  E' divenuta, così, certa la possibilità per uno
  Stato di estendere sino a 24 miglia dalle linee di base la
  zona contigua.  Tenuto conto che l'Italia, come altri Stati, ha
  esteso l'ampiezza del suo mare territoriale nel limite massimo
  delle suindicate 12 miglia, rimane la possibilità concreta di
  istituire una zona contigua per le ulteriori 12 miglia.
     L'aggravarsi di fenomeni, quali le ondate d'immigrazione
  clandestina, rende urgente che l'Italia eserciti il diritto di
  reintroduzione della zona contigua prendendo come punto
  generale di riferimento la maggiore estensione ora consentita.
  Ciò non solo per attuarvi quelle attività di prevenzione e di
  repressione nei quattro settori cui letteralmente tanto la
  Convenzione di Ginevra del 1958 quanto quella di Montego Bay
  del 1982 fanno riferimento (fiscale, doganale, sanitario e
  dell'immigrazione), ma anche per rendere più agevole
  l'esercizio del diritto d'inseguimento, pur nei limiti di cui
  all'articolo 111 della stessa Convenzione di Montego Bay.
  Inoltre, l'istituzione della zona contigua, sia pure
  indirettamente, renderebbe più agevole per il nostro Paese
  assolvere agli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen del
  14 giugno 1985, e dalla Convenzione di applicazione del
  medesimo del 19 giugno 1990, resa esecutiva con legge 30
  settembre 1993, n. 388.
     Infine, recenti e gravi casi di appropriazione di beni
  archeologici sommersi fuori del mare territoriale italiano, ma
  in prossimità di esso, costituiscono un'ulteriore motivazione
  circa l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di
  legge dal momento che la concreta applicazione del citato
  articolo 33 della Convenzione di Montego Bay consente a sua
  volta l'applicazione dell'articolo 303 della Convenzione
  stessa in materia di beni archeologici e storici scoperti in
  mare.  Quest'ultima norma, pur con le riserve contenute in
  successivi paragrafi, prevede testualmente che "(...) per
  controllare il traffico di questi beni, lo Stato costiero può,
  facendo applicazione dell'articolo 33, ritenere che il loro
  prelievo dal fondo del mare nella zona prevista da detto
  articolo, senza la sua approvazione, è considerato come
  ipotesi di violazione - avvenuta nel suo territorio o nel suo
  mare territoriale - alle leggi e ai regolamenti dello Stato
  costiero, previsti nello stesso articolo".
     Proprio lo stretto legame tra la costituzione della zona
  contigua e l'esercizio di poteri e diritti da parte dello
  Stato costiero sui beni archeologici e storici ha portato,
  nell'estensione della presente proposta di legge, a adottare
  criteri cautelativi circa i limiti della zona in questione
  ogni volta in cui una maggiore estensione potrebbe costituire
  ipotesi di contenzioso, in mancanza di appositi accordi di
  delimitazione che in ogni caso vanno auspicati.
     Al di là della verifica teorica della tesi circa la natura
  funzionale della zona contigua (con la conseguenza che se n'è
  ritenuto di trarre in ordine alla sovrapponibilità di tali
  zone le cui linee di base frontaliere siano inferiori a 48
  miglia) il criterio cautelare appare necessario.  Infatti,
  giova ripeterlo, il mero esercizio di poteri "funzionali" è
  certamente da escludere tutte le volte in cui lo Stato
  eserciti diritti riferiti ai beni archeologici sommersi
  situati nell'ambito spaziale costituente tale zona.  In questi
  casi emergono le caratteristiche di "patrimonializzazione".
  Più precisamente, la presente proposta di legge prevede che la
  zona contigua sia limitata allo spazio meno ampio risultante
  dall'adozione alternativa del criterio della linea mediana o
  dall'attuale linea di delimitazione adottata per gli accordi
  stipulati dallo Stato italiano relativamente alla piattaforma
  continentale.  L'indicazione del doppio criterio scaturisce dal
  fatto che la nuova Convenzione sul diritto del mare, a
  differenza della precedente che faceva riferimento alla linea
  mediana, omette qualunque indicazione sul criterio di
 
                               Pag. 3
 
  delimitazione da preferire nei casi in cui l'estensione
  massima generalmente consentita porterebbe a sovrapposizioni
  (non appare pacifico che sul criterio da scegliere si sia
  formata una norma consuetudinaria).
     Il carattere cautelare e provvisorio del criterio proposto
  fa salvo, tra l'altro, lo sviluppo delle trattative riferite
  alle istituende zone economiche esclusive che presentano
  problematiche più complesse.  La presente proposta di legge
  precisa espressamente che l'indicazione, sia pure provvisoria,
  dell'ampiezza della zona contigua, non pregiudica in alcun
  modo future norme, limiti ed estensioni della zona economica
  esclusiva.
 
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