| Onorevoli Colleghi! - La necessità di esercitare
un'efficace difesa delle coste italiane sotto il profilo della
prevenzione e della repressione di atti ed attività contrari a
norme di natura fiscale, e non soltanto doganale, oltre che
sanitarie e sull'immigrazione, ha giustificato da tempo, nel
diritto internazionale del mare, l'effettiva istituzione da
parte degli Stati della zona contigua al loro mare
territoriale.
La Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, entrata in
vigore il 10 settembre 1964, ha codificato, all'articolo 24,
tale istituto, stabilendo che la distanza massima della linea
esterna della zona contigua non può essere superiore alle 12
miglia dalla linea di base costituente punto di partenza per
misurare la larghezza del mare territoriale.
L'Italia già con la legge 25 settembre 1940, n. 1424,
aveva fissato in 12 miglia il limite della zona di vigilanza
doganale. Tale estensione è confermata dall'articolo 29 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1977, n. 960. A sua volta quest'ultima norma è
successiva alla legge 24 agosto 1974, n. 359, che ha fissato
in 12 miglia l'estensione del mare territoriale con i poteri
sovrani che vi si esercitano.
In conclusione, dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 359 del 1974 ad oggi, la zona contigua non ha
più avuto una sua autonoma ed ulteriore estensione, essendo
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stata del tutto assorbita dai nuovi limiti esterni del mare
territoriale.
Sul piano del diritto internazionale la codificazione dei
limiti massimi del mare territoriale in 12 miglia dalle linee
di base si rinviene nell'articolo 3 della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10
dicembre 1982, resa esecutiva in Italia con legge 2 dicembre
1994, n. 689. E' divenuta, così, certa la possibilità per uno
Stato di estendere sino a 24 miglia dalle linee di base la
zona contigua. Tenuto conto che l'Italia, come altri Stati, ha
esteso l'ampiezza del suo mare territoriale nel limite massimo
delle suindicate 12 miglia, rimane la possibilità concreta di
istituire una zona contigua per le ulteriori 12 miglia.
L'aggravarsi di fenomeni, quali le ondate d'immigrazione
clandestina, rende urgente che l'Italia eserciti il diritto di
reintroduzione della zona contigua prendendo come punto
generale di riferimento la maggiore estensione ora consentita.
Ciò non solo per attuarvi quelle attività di prevenzione e di
repressione nei quattro settori cui letteralmente tanto la
Convenzione di Ginevra del 1958 quanto quella di Montego Bay
del 1982 fanno riferimento (fiscale, doganale, sanitario e
dell'immigrazione), ma anche per rendere più agevole
l'esercizio del diritto d'inseguimento, pur nei limiti di cui
all'articolo 111 della stessa Convenzione di Montego Bay.
Inoltre, l'istituzione della zona contigua, sia pure
indirettamente, renderebbe più agevole per il nostro Paese
assolvere agli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985, e dalla Convenzione di applicazione del
medesimo del 19 giugno 1990, resa esecutiva con legge 30
settembre 1993, n. 388.
Infine, recenti e gravi casi di appropriazione di beni
archeologici sommersi fuori del mare territoriale italiano, ma
in prossimità di esso, costituiscono un'ulteriore motivazione
circa l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di
legge dal momento che la concreta applicazione del citato
articolo 33 della Convenzione di Montego Bay consente a sua
volta l'applicazione dell'articolo 303 della Convenzione
stessa in materia di beni archeologici e storici scoperti in
mare. Quest'ultima norma, pur con le riserve contenute in
successivi paragrafi, prevede testualmente che "(...) per
controllare il traffico di questi beni, lo Stato costiero può,
facendo applicazione dell'articolo 33, ritenere che il loro
prelievo dal fondo del mare nella zona prevista da detto
articolo, senza la sua approvazione, è considerato come
ipotesi di violazione - avvenuta nel suo territorio o nel suo
mare territoriale - alle leggi e ai regolamenti dello Stato
costiero, previsti nello stesso articolo".
Proprio lo stretto legame tra la costituzione della zona
contigua e l'esercizio di poteri e diritti da parte dello
Stato costiero sui beni archeologici e storici ha portato,
nell'estensione della presente proposta di legge, a adottare
criteri cautelativi circa i limiti della zona in questione
ogni volta in cui una maggiore estensione potrebbe costituire
ipotesi di contenzioso, in mancanza di appositi accordi di
delimitazione che in ogni caso vanno auspicati.
Al di là della verifica teorica della tesi circa la natura
funzionale della zona contigua (con la conseguenza che se n'è
ritenuto di trarre in ordine alla sovrapponibilità di tali
zone le cui linee di base frontaliere siano inferiori a 48
miglia) il criterio cautelare appare necessario. Infatti,
giova ripeterlo, il mero esercizio di poteri "funzionali" è
certamente da escludere tutte le volte in cui lo Stato
eserciti diritti riferiti ai beni archeologici sommersi
situati nell'ambito spaziale costituente tale zona. In questi
casi emergono le caratteristiche di "patrimonializzazione".
Più precisamente, la presente proposta di legge prevede che la
zona contigua sia limitata allo spazio meno ampio risultante
dall'adozione alternativa del criterio della linea mediana o
dall'attuale linea di delimitazione adottata per gli accordi
stipulati dallo Stato italiano relativamente alla piattaforma
continentale. L'indicazione del doppio criterio scaturisce dal
fatto che la nuova Convenzione sul diritto del mare, a
differenza della precedente che faceva riferimento alla linea
mediana, omette qualunque indicazione sul criterio di
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delimitazione da preferire nei casi in cui l'estensione
massima generalmente consentita porterebbe a sovrapposizioni
(non appare pacifico che sul criterio da scegliere si sia
formata una norma consuetudinaria).
Il carattere cautelare e provvisorio del criterio proposto
fa salvo, tra l'altro, lo sviluppo delle trattative riferite
alle istituende zone economiche esclusive che presentano
problematiche più complesse. La presente proposta di legge
precisa espressamente che l'indicazione, sia pure provvisoria,
dell'ampiezza della zona contigua, non pregiudica in alcun
modo future norme, limiti ed estensioni della zona economica
esclusiva.
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