| (Istituzione della zona contigua).
1. In conformità all'articolo 33 della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto
finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa
esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è istituita una
zona contigua al mare territoriale avente l'estensione fissata
dall'articolo 2 della presente legge e sottoposta alla
disciplina stabilita dalla medesima.
| |