| (Estensione della zona contigua).
1. La zona contigua si estende sino a 24 miglia marine
dalla linea di base a partire dalla quale si misura la
larghezza del mare territoriale.
2. Negli spazi marittimi in cui l'estensione della zona
contigua, nella misura indicata nel comma 1, può dar luogo a
fenomeni di sovrapposizione con l'istituita o istituibile zona
contigua di pari ampiezza di un altro Stato, tale estensione è
provvisoriamente calcolata facendo coincidere, nel tratto
interessato, la linea esterna della zona contigua con la linea
mediana o con la linea di delimitazione della piattaforma
continentale, preferendo di volta in volta l'uno dei due
criteri che consenta di raggiungere un risultato di minore
ampiezza.
3. Nei casi di cui al comma 2, la delimitazione definitiva
costituisce il risultato di un apposito accordo con lo Stato
interessato.
4. Quanto disposto nel presente articolo non pregiudica in
nessun modo le modalità, l'ampiezza ed i limiti che sono
fissati per la zona economica esclusiva.
| |