| (Difesa del patrimonio archeologico e
storico nella zona contigua).
1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 303
della Convenzione sul diritto del mare di cui all'articolo 1,
qualunque forma non preventivamente assentita di intervento da
parte di cittadini o di società italiane o straniere, sui beni
archeologici e storici situati nella zona contigua, come
delimitata ai sensi dell'articolo 2, è considerata e
sanzionata con le stesse modalità previste per le analoghe
infrazioni commesse nel territorio compreso il mare
territoriale.
2. L'autorità statale o regionale competente
all'emanazione dell'atto amministrativo di assenso di cui al
comma 1 si identifica con l'autorità competente nello spazio
di mare territoriale più prossimo alla zona contigua
interessata.
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