| 1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni
nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al
comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti
della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone
comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno
preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di
telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei
delitti previsti dall'articolo 1 commessi mediante l'impiego
di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al
pubblico.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti
della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti
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o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine
pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali
violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine
è istituito un apposito numero verde.
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