| 1. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui
contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi
dell'articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi
codici di accesso.
2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la
conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei
programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui
al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se
richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di
selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1
consentono l'accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un
avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dell'invio di
una password o di altre informazioni che diano una
ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.
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