| (Sezione controllo Stato).
1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:
" 10. La sezione del controllo in adunanza generale
è composta dal presidente della Corte dei conti che la
presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento
e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La
sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali
fanno parte, in ogni caso, il presidente dalla Corte dei conti
e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo e
deliberano con un numero minimo di quindici votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza
generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le
materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la
loro composizione da parte del presidente della Corte dei
conti.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia sino
al 30 giugno 1996.
| |