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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


61103
DDL5115-0005
Progetto di legge Camera n. 5115 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5115)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5115. TESTIPDL
...C5115.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5115 ZZ13 ZZPD ZZTR
         (Incarichi consentiti e incarichi vietati).
    1.  Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61
  del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
  degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive
  modificazioni, i magistrati non possono assumere pubblici o
  privati impieghi od uffici nè esercitare industrie o commerci
  o qualsiasi libera professione.  Sono invece consentiti ai
  magistrati:
       a)  gli incarichi presso:
         1) la Presidenza della Repubblica;
         2) le Commissioni parlamentari operanti con i poteri
  dell'autorità giudiziaria;
         3) la Corte costituzionale;
 
                               Pag. 4
 
         4) il Ministero di grazia e giustizia limitatamente
  all'ispettorato, all'ufficio grazie e rogatorie internazionali
  della direzione generale affari penali, alla direzione
  generale dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda
  le attribuzioni suscettibili di interferire con la funzione
  giudiziaria;
         5) l'ufficio legislativo della Presidenza del
  Consiglio dei ministri e, per i soli magistrati amministrativi
  e contabili che a tal fine sono collocati fuori ruolo e fermo
  quanto disposto al numero 4), gli uffici legislativi e di
  gabinetto dei Ministri nonchè del segretariato generale della
  Presidenza del Consiglio dei ministri;
         6) il competente Consiglio;
         7) gli organismi imparziali di garanzia per i quali la
  presenza del magistrato sia espressamente prevista o
  consentita dalla legge;
         b)  gli incarichi presso organismi giurisdizionali
  internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso
  organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta
  attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il
  collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962,
  n.1114;
         c)  gli incarichi di insegnamento conferiti dal
  competente Consiglio, per i magistrati ordinari anche
  attraverso i consigli giudiziari, dal Ministero di grazia e
  giustizia e dalle scuole superiori delle amministrazioni dello
  Stato nonchè gli incarichi presso le commissioni elettorali;
  gli incarichi di componenti di commissioni di esami di
  concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura
  dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale
  del Ministero di grazia e giustizia e degli organi di
  giustizia diversi da quella ordinaria nonchè di componenti
  delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per
  l'esercizio della professione forense;
         d)  la partecipazione ad organi della giustizia
  tributaria.
 
                               Pag. 5
 
    2.  In ogni caso il numero dei magistrati destinati al
  Ministero di grazia e giustizia, alla Presidenza della
  Repubblica, alla Corte costituzionale e al competente
  Consiglio non può superare complessivamente le trenta unità
  per il predetto Ministero, le cinque unità per la Presidenza
  della Repubblica, le venti unità per la Corte costituzionale,
  le dieci unità per il Consiglio superiore della magistratura e
  le tre unità per ciascuno degli altri Consigli di cui
  all'articolo 1, comma 2.
    3.  Sono abrogate le disposizioni che prevedono come
  necessaria la nomina di un magistrato alla direzione di uffici
  del Ministero di grazia e giustizia.
    4.  Sono vietati ai magistrati:
       a)  le prestazioni di consulenza o collaborazione
  rese a soggetti privati;
       b)  la partecipazione ad organi di società sia a
  capitale privato che pubblico;
       c)  le prestazioni di consulenza, rese ad
  amministrazioni o enti pubblici;
       d)  la partecipazione a collegi arbitrali o
  l'incarico di arbitro unico nonchè la partecipazione a
  commissioni di collaudo;
       e)  la partecipazione a commissioni di gara, di
  aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate
  alla scelta del contraente o del concessionario;
       f)  la partecipazione a commissioni o comitati di
  vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi,
  finanziamenti;
       g)  la partecipazione a consigli di amministrazione
  o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione
  imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;
       h)  la partecipazione a collegi sindacali o di
  revisori dei conti, a meno che, per i soli magistrati
  amministrativi e contabili, essa non sia prevista
  espressamente dalla legge;
       i)  ogni altro incarico non espressamente
  consentito dal comma 1.
 
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