| (Incarichi consentiti e incarichi vietati).
1. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive
modificazioni, i magistrati non possono assumere pubblici o
privati impieghi od uffici nè esercitare industrie o commerci
o qualsiasi libera professione. Sono invece consentiti ai
magistrati:
a) gli incarichi presso:
1) la Presidenza della Repubblica;
2) le Commissioni parlamentari operanti con i poteri
dell'autorità giudiziaria;
3) la Corte costituzionale;
Pag. 4
4) il Ministero di grazia e giustizia limitatamente
all'ispettorato, all'ufficio grazie e rogatorie internazionali
della direzione generale affari penali, alla direzione
generale dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda
le attribuzioni suscettibili di interferire con la funzione
giudiziaria;
5) l'ufficio legislativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, per i soli magistrati amministrativi
e contabili che a tal fine sono collocati fuori ruolo e fermo
quanto disposto al numero 4), gli uffici legislativi e di
gabinetto dei Ministri nonchè del segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
6) il competente Consiglio;
7) gli organismi imparziali di garanzia per i quali la
presenza del magistrato sia espressamente prevista o
consentita dalla legge;
b) gli incarichi presso organismi giurisdizionali
internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso
organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta
attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il
collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962,
n.1114;
c) gli incarichi di insegnamento conferiti dal
competente Consiglio, per i magistrati ordinari anche
attraverso i consigli giudiziari, dal Ministero di grazia e
giustizia e dalle scuole superiori delle amministrazioni dello
Stato nonchè gli incarichi presso le commissioni elettorali;
gli incarichi di componenti di commissioni di esami di
concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura
dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale
del Ministero di grazia e giustizia e degli organi di
giustizia diversi da quella ordinaria nonchè di componenti
delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per
l'esercizio della professione forense;
d) la partecipazione ad organi della giustizia
tributaria.
Pag. 5
2. In ogni caso il numero dei magistrati destinati al
Ministero di grazia e giustizia, alla Presidenza della
Repubblica, alla Corte costituzionale e al competente
Consiglio non può superare complessivamente le trenta unità
per il predetto Ministero, le cinque unità per la Presidenza
della Repubblica, le venti unità per la Corte costituzionale,
le dieci unità per il Consiglio superiore della magistratura e
le tre unità per ciascuno degli altri Consigli di cui
all'articolo 1, comma 2.
3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono come
necessaria la nomina di un magistrato alla direzione di uffici
del Ministero di grazia e giustizia.
4. Sono vietati ai magistrati:
a) le prestazioni di consulenza o collaborazione
rese a soggetti privati;
b) la partecipazione ad organi di società sia a
capitale privato che pubblico;
c) le prestazioni di consulenza, rese ad
amministrazioni o enti pubblici;
d) la partecipazione a collegi arbitrali o
l'incarico di arbitro unico nonchè la partecipazione a
commissioni di collaudo;
e) la partecipazione a commissioni di gara, di
aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate
alla scelta del contraente o del concessionario;
f) la partecipazione a commissioni o comitati di
vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi,
finanziamenti;
g) la partecipazione a consigli di amministrazione
o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione
imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;
h) la partecipazione a collegi sindacali o di
revisori dei conti, a meno che, per i soli magistrati
amministrativi e contabili, essa non sia prevista
espressamente dalla legge;
i) ogni altro incarico non espressamente
consentito dal comma 1.
| |