| (Disciplina del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura).
1. Il competente Consiglio, nel concedere l'autorizzazione,
delibera il collocamento fuori ruolo del magistrato al quale
debba essere conferito un incarico che, per la natura
dell'attività o per l'impegno di lavoro richiesto, non è
compatibile con la prosecuzione dell'attività
giurisdizionale.
2. Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza
della Repubblica e la Corte costituzionale, la cui durata non
può superare rispettivamente i sette e i nove anni, e salvo i
casi in cui una diversa durata è stabilita da espressa norma
di legge, la durata dell'incarico e del connesso collocamento
fuori ruolo non può superare i cinque anni.
3. Non può essere concesso un nuovo incarico comportante il
collocamento fuori ruolo se non dopo il decorso di sei anni di
esercizio di funzioni nelle rispettive magistrature.
4. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo disposti in
tempi diversi, il periodo complessivo non può superare i dieci
anni nell'arco dell'intera carriera.
5. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto nei
primi sette anni di attività del magistrato.
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