| (Norma transitoria).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il competente Consiglio verifica la situazione
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dei magistrati collocati fuori ruolo e dispone il richiamo di
quelli la cui posizione non è conforme alle disposizioni del
capo I, invitando gli interessati a proporre domanda di
ricollocamento in ruolo entro tre mesi. Il competente
Consiglio provvede al ricollocamento in ruolo entro trenta
giorni dalla domanda o, se questa non è presentata, dalla
scadenza del termine di presentazione della stessa.
2. Il richiamo dei magistrati fuori ruolo perchè destinati
al Ministero di grazia e giustizia è attuato suddividendo gli
interessati in fasce semestrali, ciascuna pari al cinquanta
per cento del totale delle posizioni non conformi alle norme
della presente legge. Il richiamo è disposto in modo tale che
vengano ricollocati in ruolo per primi coloro che ne sono
stati posti fuori da un maggior numero di anni, secondo una
graduatoria predisposta dal Consiglio superiore della
magistratura.
3. I magistrati, i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono titolari di incarichi presso la
Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale,
permangono fuori ruolo, in deroga alle precedenti
disposizioni, fino alla conclusione dei mandati del Presidente
della Repubblica e dei giudici costituzionali presso i quali
svolgono le rispettive funzioni.
4. Le prestazioni relative agli incarichi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, diversi da
quelli che hanno comportato il collocamento fuori ruolo del
magistrato, non possono più essere rese e gli incarichi devono
cessare non oltre il centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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