| (Referendari e primi referendari).
1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge
13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari
e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla
data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità
del medesimo personale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40
milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del
capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
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