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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


618
DDL0043-0002
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL13-43)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
  viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 26
  febbraio 1996, n. 81, decaduto per mancata conversione nel
  termine costituzionale.  In particolare il provvedimento
  riproduce alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 25
  febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
     Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 1, 2,
  16, 4, 17, 3, 45, 65, 47, 46, comma 3, 45, comma 4, 25, commi
  2 e 3, 26, commi 1 e 2, 28, 29 e 46, comma 2, riguardanti la
  materia del nuovo decreto-legge.
 
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     Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 giugno 1996 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la
  realizzazione di impianti sportivi.
     Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con
  il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11
  aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 168
  del 19 luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva
  finanziato con la citata legge n. 289 del 1989.  L'ulteriore
  finanziamento di lire 20 miliardi annui previsto dall'articolo
  27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
  disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la
  continuità della efficacia della normativa contenuta nella
  citata legge n.289 del 1989.
     Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si
  intende rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite
  massimo dello stanziamento di lire 20 miliardi previsto
  dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.
     Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
     A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
  e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
  necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
  Consiglio dei Ministri le attribuzioni in materia di
  impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
  autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
  finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
  state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
  provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
  di soggiorno, cura e turismo.
     Con l'articolo 2, si è previsto che la copertura delle
  carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
  residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
  mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
  regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
     Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
  per la conclusione del quale il termine viene portato da
  sessanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un
  importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per la
  realizzazione di alloggi da destinare in locazione per la
  mobilità di dipendenti di amministrazioni statali in
  connessione con la lotta alla criminalità organizzata.
     Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
  per un importo di lire 1.740 miliardi che determineranno poi,
  con l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
  circa 6.000 miliardi.
     La necessità di proroga del termine per l'accordo di
  programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
  particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
  legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
  chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
  per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
  l'adozione delle relative varianti.
     Le amministrazioni interessate hanno direttamente
  rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in
  relazione, da un lato, al carattere innovativo delle
  procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
  dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
  dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di
  conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è
  scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei
  finanziamenti.
 
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     Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
  cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
  1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
  febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
  forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
  urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
  entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
  decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
     Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
  criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
  delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
  citata.
     Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
  pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
  1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
  veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
  anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
  contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
     Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 2, comma 4, di una proroga
  dei termini in essa previsti tale da consentire che
  l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un
  ulteriore periodo non superiore a trenta mesi a decorrere dal
  1^ gennaio 1994.
     Infine il comma 5 reca una norma di interpretazione
  autentica.
     Gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
  551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
  1989, n. 61, attribuiscono ai prefetti la potestà di stabilire
  i criteri di concessione dell'uso della forza pubblica nella
  esecuzione degli sfratti.
     Di recente, alcune iniziative della magistratura -
  culminate nell'invio di avvisi di garanzia per il reato di cui
  all'articolo 340 del codice penale - hanno contestato l'uso
  fatto dai prefetti di tale potestà discrezionale, ritenuta
  competente solo in via generale ed astratta, escludendo che
  possa determinarsi in valutazioni puntuali circa i tempi e le
  modalità della concessione della forza pubblica.
     Nell'ambito di tale interpretazione restrittiva, inoltre,
  la competenza prefettizia andrebbe riferita soltanto ai casi
  di finita locazione e non anche ai restanti provvedimenti di
  rilascio derivanti da rapporto di locazione.
     Ciò ha provocato evidenti difficoltà nell'esercizio di una
  funzione che ha carattere di notevole rilevanza sociale anche
  per le sue implicazioni di ordine pubblico.
     Tenendo conto, infatti, sia di questi ultimi fattori che
  delle finalità perseguite dal legislatore, le autorità
  prefettizie hanno dato un'interpretazione più ampia della
  normativa in esame, determinata dalla necessità di applicarla
  alle concrete molteplici fattispecie, alle specifiche
  circostanze sopravvenute, alla difficoltà di trovare punti di
  mediazione tra gli interessi privati contrapposti.
     Riguardo alla tipologia dei provvedimenti di rilascio,
  l'integrazione fra gli articoli 3 e 1 del citato decreto-legge
  n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  61 del 1989 definisce un ambito applicativo favorevole alla
  tesi estensiva.
     Con l'articolo 3, comma 1, viene prorogata fino al 31
  dicembre 1997 l'attività del comitato di esperti per la torre
  di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione
  e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
  del monumento.  Ciò in quanto il programma dei lavori di
  consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
  Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir
  meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
 
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  durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
  interventi.
     Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al
  comitato di esperti di alta qualificazione scientifica,
  italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per
  gli interventi di consolidamento e restauro della torre di
  Pisa.  Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi
  della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro
  per la redazione del progetto esecutivo di restauro.
     Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà
  l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la
  loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla
  base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto
  Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare
  le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a
  punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli
  interventi sui monumenti del Foro romano.
     Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale
  per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore
  faccia parte del comitato degli esperti.  A tal fine la norma
  di cui al comma 2 prevede sia l'inserimento del direttore
  dell'Istituto centrale per il restauro tra i componenti del
  comitato di esperti, sia la collaborazione del comitato stesso
  con l'Istituto centrale per il restauro.  Inoltre è stato
  disposto il finanziamento per l'attività del comitato, ponendo
  il relativo onere a carico del fondo globale della legge
  finanziaria 1996, riservato al Ministero per i beni culturali
  e ambientali, che presenta la relativa disponibilità.
     Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.  Detto programma, la
  cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato
  rimodulato, con la legge finanziaria per il 1992, fino
  all'esercizio finanziario 1994.
     L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".  In
  proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989, di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
     E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con
  l'articolo 3, comma 3, del cennato termine al fine di
  consentire l'attuazione del programma predisposto.
     Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
  dall'articolo 3, comma 4, si garantisce al capitale privato
  adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità di
  risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento
  che per il potenziamento dei servizi.  La modifica proposta
  alla legge 12 agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di
  scadenza della concessione ad Autostrade S.p.a. al 31 dicembre
  2018 - trova il suo fondamento nella necessità di adeguare
  l'azione della società Autostrade ai processi, in corso, di
  privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato
  tramite gli enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di
  autostrade, dall'IRI).
     Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
  concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
  richieste del mercato che, per definizione, impongono un
  limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
  del capitale privato.
     Nel caso specifico della società Autostrade assume una
  specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
  proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
 
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  investimento mantenendo in attivo il bilancio della
  società.
     Con l'articolo 3, comma 5, viene assicurata la possibilità
  di proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
     L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno
  1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un
  progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un
  parco tecnologico nell'area della Val Basento, di cui al comma
  6, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il
  completamento dell' iter procedurale di adozione del
  decreto ministeriale regolante la concessione delle
  agevolazioni per la reindustrializzazione dell'area stessa,
  iter  che comprende, tra l'altro, l'acquisizione del
  parere del Consiglio di Stato.
     Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da
  esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come
  specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri
  termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed
  approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed
  integrazioni dell'accordo di programma in parola.
     In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
  dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
  il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
  provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
  1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
  questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
  stessi consorzi nel corso del 1994.
     L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
  infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
  dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
  entrata in vigore della suddetta legge.
     Con la norma di cui all'articolo 3, comma 8, si interpreta
  retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
  concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
  dal quale i consorzi sono soppressi.
     Il medesimo comma 8 disciplina le ipotesi di quei consorzi
  che, pur denominati come consorzi idraulici di terza
  categoria, svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e
  promiscua funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse
  (bonifica e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica,
  regolazione scoli artificiali, eccetera) precisando che le
  disposizioni di soppressione di cui alla legge n. 520 del 1993
  si applicano solo alle gestioni delle predette funzioni
  idrauliche di terza categoria vere e proprie.
     Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n.
  36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le
  amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge suindicata, devono
  provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali
  ottimali.  In tale contesto sono state evidenziate dalle
  amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il
  termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei
  provvedimenti necessari.
     Si rende, pertanto, necessario prorogare, con il comma 9
  dell'articolo 3, il termine di cui sopra al 31 dicembre
  1994.
     Con l'articolo 3, comma 10, si rendono spendibili nel 1993
  e nel 1994 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato
  di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
  completamento del Policlinico di Siena.  Tale norma integra
  l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
  n.67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe
  somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime
  finalità.
     Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, sono
  intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995
  alcune somme già iscritte nello stato di previsione del
  Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici
  per l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia
  in conto residui, che nel conto di cassa.
     Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
  conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
 
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  riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
  della ricostruzione del Friuli.  Come si sa, i relativi fondi
  (circa 80 miliardi) non furono utilizzati a causa dei due
  successivi provvedimenti di blocco della spesa pubblica.
     Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del
  capitolo 9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato
  alle opere pubbliche di Trieste.
     Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
  gravi:
       1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
  è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
  fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
  trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
  proroga dei termini;
       2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi
  in questione sotto la supervisione del Provveditorato alle
  opere pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti
  (circa 60).  Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba
  pagare quei progetti.
     Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
  eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
  procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
  dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
  ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.
     Per quanto riguarda il comma 12, si rappresenta che con la
  legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati
  stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per
  mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
  del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del
  1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di
  credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4- bis,  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
  proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione
  dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza
  locale.
     Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti
  a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal
  provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni
  interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994, ai
  sensi dell'articolo 13- bis,  comma 6, del decreto-legge
  n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  120 del 1987, il parere favorevole della Commissione
  bicamerale.
     Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata
  approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio
  1994 è stato interessato il Ministero del tesoro sul cui
  capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico
  l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6
  della legge n. 505 del 1992.
     La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra
  l'altro, che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il
  1993 ha impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni
  interessati.
     Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare
  l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter
  utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi
  indisponibili, è opportuno differire al 30 giugno 1996 il
  termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i
  mutui in questione.
     I commi 13 e 14 disciplinano il funzionamento
  dell'ANAS.
     Al comma 13 è stata mantenuta la denominazione di ANAS
  onde evitare che la modifica della sigla in ENAS prevista dal
  decreto legislativo n. 143 del 1994 comportasse una
  rilevantissima spesa per l'adeguamento della
  cartellonistica.
     Il comma 14 considera valido fino al 31 dicembre 1995 il
  bilancio redatto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n.
  193 del 1995.
     Inoltre si considerano erogati all'ANAS gli importi
  iscritti sui capitoli dello stato di previsione della spesa
  del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
  1995 a titolo di trasferimenti a favore dell'ANAS.
     Con l'articolo 4, comma 1, sono state previste alcune
 
                               Pag. 7
 
  proroghe in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei
  rifiuti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
  decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, e del decreto del
  Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al fine di
  consentirne una più corretta e puntuale applicazione.
     E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
     In ogni caso, dal punto di vista statistico, il
  rilevamento dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque
  assicurato dalla presentazione delle schede redatte dagli
  smaltitori.
     Con l'articolo 4, comma 3, si è provveduto a differire, al
  30 giugno 1996, il termine per l'adeguamento dei parametri
  degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai
  valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
  1976, n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle
  migliori tecnologie da impiegare, in corso di
  sperimentazione.
     Al fine, peraltro, di non paralizzare l'attività
  produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il
  controllo delle attività da parte delle autorità competenti,
  per una efficace tutela ambientale, si è provveduto, in via
  provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che
  prevede la presentazione, entro il 30 giugno 1996, di una
  domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere
  trasmessa anche alla regione.
     L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
     L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
     Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro.
     La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
     Con l'articolo 4, comma 4, viene disposta la proroga al 30
  giugno 1994 del termine, per permettere agli organi competenti
  di perfezionare gli atti normativi sopra citati.
     Con il comma 6 del medesimo articolo si consente il
  differimento al 30 giugno 1996 del termine per la copertura
  dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
  previsto dall'articolo 12, comma 1- ter, del
  decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.59 del 1993.  La possibilità di nominare tali
  esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento
  minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto
  all'applicazione della Convenzione di Washington.
     La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157,
  contiene una serie di scadenze normative, attraverso le quali
  si realizza la piena attuazione della legge stessa.  A quattro
  anni dalla sua entrata in vigore, da più parti è stata
  rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
  scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
  verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
  fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
  legislatore nazionale.
     Ed in effetti, attualmente trascorsi tre anni da tale
  momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
 
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  Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
  di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
  n. 157 del 1992.
     Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
  rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
  nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
  ad essa appare la realizzazione della programmazione
  faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
  e 15 della legge medesima.
     Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
  interventi programmatori necessari per la piena attuazione
  della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla
  stagione venatoria 1994-1995.  Tuttavia esso non può essere
  rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento
  della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il
  momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo
  creato dalla più volte citata legge.  Pertanto, sembra
  indispensabile prevedere che gli interventi regionali in
  materia vadano a regime a partire dal 1996.
     La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
  riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
  della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
  stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
  si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
  regime di caccia programmata.  In tal modo sarebbe bloccato di
  fatto l'accesso ai fondi per effettuare l'esercizio venatorio,
  a meno che il territorio non sia già sottoposto a tale
  regime.
     Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
  recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
  istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
  faunistico-venatorio nazionale.
     L'articolo 4, comma 7, prevede l'adeguamento dei termini
  contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera
  b),  e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
     Infine l'articolo 5 dispone il differimento al 31 dicembre
  1996 del termine relativo alla determinazione dei criteri per
  la revisione dei diritti aeroportuali.
     La legge n. 537 del 1993, recante "Interventi correttivi
  di finanza pubblica", all'articolo 10, comma 10, ha disposto
  che a partire dal 1995, la misura dei diritti aeroportuali, di
  cui alla legge n. 324 del 1976, venga determinata in base a
  criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei
  trasporti e della navigazione e delle finanze.
     Nelle more della definizione dei nuovi criteri la misura
  dei diritti per l'anno 1995 è stata fissata con decreto-legge
  28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 3 agosto 1995, n. 351, che prevede un aumento del 5 per
  cento con decorrenza 1^ gennaio 1995; tale misura è stata
  prorogata più volte e fino al 30 aprile 1996 con il
  decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71.
  Quest'ultima legge ha inserito, tra gli obiettivi che debbono
  essere realizzati, attraverso i nuovi criteri previsti
  dall'articolo 10, comma 10, della citata legge n. 537 del
  1993, il "conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
  Ciò ha comportato una revisione delle proposte da sottoporre
  all'approvazione del CIPE.
     Si rende pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 1996
  il termine per l'adozione dei nuovi criteri di determinazione
  dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10, comma 10,
  della legge n. 537 del 1993.  Si conferma inoltre l'aumento del
  5 per cento dei diritti aeroportuali, già stabilito fino al 30
  aprile 1996 del decreto-legge n. 573 del 1995, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 71 del 1996, al fine di
  garantire la continuità di introito fino all'applicazione dei
  nuovi criteri.
 
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