| (Interventi nel settore abitativo).
1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di
cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far
fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura
delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati
in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa
a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette
viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo.
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo
8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"centottanta".
3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.493, la parola: "centoventi" è
sostituita dalla seguente: "centottanta".
4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, relativo
alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è
prorogato di trenta mesi a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che
al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare
criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella
esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili
urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli
non aventi origine da rapporti di locazione, anche di
determinare puntualmente i tempi e le modalità della
concessione della medesima, in correlazione con le situazioni
di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di
presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.
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