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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


622
DDL0043-0006
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL13-43)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ13 ZZDL ZZPR
             (Interventi nel settore abitativo).
      1.  Le disponibilità di competenza della regione Puglia di
  cui all'articolo 4- bis  del decreto-legge 12 settembre
  1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
  novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far
  fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura
  delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati
  in base a leggi regionali di incentivazione edilizia.  La messa
  a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette
  viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
  Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
  istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
  effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
  medesimo.
      2.  Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
  programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo
  8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
  "centottanta".
      3.  Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
  edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n.493, la parola: "centoventi" è
  sostituita dalla seguente: "centottanta".
      4.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
  decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, relativo
  alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è
  prorogato di trenta mesi a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
      5.  Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge
  30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che
  al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare
  criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella
  esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili
  urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli
  non aventi origine da rapporti di locazione, anche di
  determinare puntualmente i tempi e le modalità della
  concessione della medesima, in correlazione con le situazioni
  di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di
  presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.
 
DATA=960427 FASCID=DDL13-43 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0043 TOTPAG=0016 TOTDOC=0010 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=013 PAGFIN=0011 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=004300 00 FASCIDC=13DDL0043 SORTNAV=0004300 000 00000 ZZDDLC43 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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