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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


623
DDL0043-0007
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL13-43)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.
Pag. 12 Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ13 ZZDL ZZPR
         (Interventi in materia di opere pubbliche).
      1.  E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il
  termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma
  2, della legge 23 dicembre 1992, n.493, relativo
  all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito
  per le operazioni propedeutiche agli interventi di
  consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
  all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
  n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
  1990, n.360.
      2.  L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
  1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:
      "1.  Per gli interventi di consolidamento e restauro della
  torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta
  qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da
  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
  direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
  per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio
  dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
  culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
  provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla
  individuazione e definizione del progetto di massima e di
  quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di
  esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto
  responsabile della direzione dei lavori, nonché alla
  attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle
  modalità per la successiva fruizione del monumento.  Il
  comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro
  della torre di Pisa, si avvale della collaborazione
  dell'Istituto centrale per il restauro.  Il comitato
  sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della
  Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della
  stessa.
      2.  Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento
  e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore
  spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
  triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero per i beni culturali ed ambientali.".
      3.  La facoltà di acquisizione di edifici indicata
  all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985,
  n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
  stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
  medesima legge n.16 del 1985.
      4.  Il termine del periodo di concessione di cui
  all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n.531, è
  prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
  procedimento di privatizzazione della società Autostrade
  S.p.a., di anni quindici.
      5.  Per consentire la prosecuzione del programma operativo
  "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
 
                              Pag. 13
 
  decisione della Commissione CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre
  1989, nell'ambito del regolamento CEE n.2052/88, le somme
  esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione
  del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai
  sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
  successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
  finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
  programma operativo.  A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
  autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
  n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
  reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.
      6.  Il Ministro del bilancio e della programmazione
  economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
  termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo
  alla Val Basento.
      7.  I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
  dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base
  dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse
  e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica.
      8.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
  periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
  riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.
  I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla
  base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
  esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa
  idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
  diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle
  disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
  diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904,
  n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
  di tali ultime funzioni.  In caso di attività promiscue, alla
  separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro -
  Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
  patrimonio degli enti disciolti.
      9.  Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
  1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
      10.  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
  gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
       " 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
  stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
  impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
  conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
  nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".
      11.  I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
  eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle
  speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto
  dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
  successive modificazioni.  Entro il 31 dicembre 1995 possono
  comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla
 
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  riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal
  sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17,
  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto
  residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
      12.  L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
  colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
  colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
  con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la
  Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1,
  della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma
  4- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.
      13.  L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico
  economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994,
  n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
      14.  Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario
  vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al
  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso
  non oltre il 31 dicembre 1995.  Continuano ad essere erogati
  all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3,
  comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed
  alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti
  sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
  del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
  1995.  All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi
  accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda
  nazionale autonoma delle strade.
 
DATA=960427 FASCID=DDL13-43 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0043 TOTPAG=0016 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=004300 00 FASCIDC=13DDL0043 SORTNAV=0004300 000 00000 ZZDDLC43 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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