| (Interventi in materia di opere pubbliche).
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma
2, della legge 23 dicembre 1992, n.493, relativo
all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito
per le operazioni propedeutiche agli interventi di
consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1990, n.360.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:
"1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della
torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta
qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da
due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla
individuazione e definizione del progetto di massima e di
quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di
esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto
responsabile della direzione dei lavori, nonché alla
attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle
modalità per la successiva fruizione del monumento. Il
comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro
della torre di Pisa, si avvale della collaborazione
dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato
sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della
Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della
stessa.
2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento
e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore
spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni culturali ed ambientali.".
3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985,
n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
medesima legge n.16 del 1985.
4. Il termine del periodo di concessione di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n.531, è
prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
procedimento di privatizzazione della società Autostrade
S.p.a., di anni quindici.
5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
"metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
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decisione della Commissione CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n.2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione
del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo
alla Val Basento.
7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base
dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse
e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.
I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla
base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa
idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla
separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro -
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
patrimonio degli enti disciolti.
9. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
10. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
" 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".
11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle
speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla
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riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal
sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto
residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la
Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma
4- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.
13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.
14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario
vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso
non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati
all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed
alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti
sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi
accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade.
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