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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


624
DDL0043-0008
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL13-43)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ13 ZZDL ZZPR
              (Interventi in campo ambientale).
      1.  L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
  trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
  lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti
  al pubblico servizio.  Il decreto del Ministro dell'ambiente in
  data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle
  sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
      2.  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
  gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 marzo 1987, n.119, è sostituito dal seguente:
      " 1.  I titolari di impianti di molitura delle olive,
  che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui
  scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
  articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n.319, e
  successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco,
  entro il 30 giugno 1996, domanda di autorizzazione allo
  smaltimento dei reflui sul suolo.  La domanda deve contenere
  l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua
  potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque
  reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
 
                              Pag. 15
 
  dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree
  disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo.  Copia della
  domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata
  alla regione.".
      3.  Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
  decreto-legge 26 gennaio 1987, n.10, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.119, prorogato, da
  ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n.158, è
  differito al 30 giugno 1996.
      4.  Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
  decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, per la
  presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di
  specie indicate nell'allegato A, appendice I, e
  nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n.3626/82
  del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
  resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della
  presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di
  testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni
  (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine
  graeca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per
  le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre
  1995, l'acquisizione delle stesse.  La sanzione prevista
  dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come
  sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
  1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno
  presentato, entro i termini previsti, la suddetta
  autocertificazione.
      5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il
  modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di
  cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle
  modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
      6.  Il termine di cui all'articolo 12, comma 1- ter,
  del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, è prorogato al
  30 giugno 1996.
      7.  All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della
  legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "dalla stagione
  venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31
  luglio 1996".  All'articolo 36, comma 6, della medesima legge
  le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
  vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e
  non oltre il 31 luglio 1996".  All'articolo 21, comma 1,
  lettera b),  della medesima legge le parole: "entro il
  1^ gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
  30 giugno 1996".
      8.  Per l'attuazione del programma triennale per la tutela
  ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1
  della legge 28 agosto 1989, n.305, e del programma triennale
  per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui
  all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Ministro
  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
  capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di
  cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
  capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche
  di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
  interessate.
 
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