| Onorevoli Deputati! - La scadenza, fissata al 31
dicembre 1995, del termine di utilizzazione degli istituti
penitenziari di Pianosa e dell'Asinara per finalità di
detenzione, pone l'indifferibile necessità ed urgenza di un
intervento normativo che consenta di prorogare per un breve
periodo tale utilizzazione.
Questa esigenza è stata già valutata e condivisa dal
Senato della Repubblica, il quale, il 19 dicembre 1995, ha
approvato un testo pressoché identico a quello che si propone
con il presente decreto.
In assenza di un intervento normativo urgente, si
determinerebbero irragionevoli effetti che porterebbero
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all'immediata interruzione dell'utilizzazione ai fini di
detenzione dei citati istituti, con ovvii riflessi
sull'insieme del sistema penitenziario utilizzato per la
custodia di pericolosi detenuti.
Il temporaneo differimento dell'impiego a fini di custodia
degli istituti ubicati nelle predette isole, è collegato alla
nota proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 41- bis dell'ordinamento penitenziario,
disposta con legge 16 febbraio 1995, n.36.
La considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla
lotta contro la criminalità organizzata non ha impedito di
tener conto delle esigenze rappresentate, anche dalle
competenti amministrazioni locali, riguardo alla tematica
ambientale.
Su questa base, l'articolo 1 del provvedimento si limita a
prorogare di quattro anni il termine di cui all'articolo 2,
comma 1- ter, del decreto-legge 1^ settembre 1992, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1992, n. 422, simmetrica- mente alla proroga disposta dalla
citata legge n. 36 del 1995.
Al tempo stesso, gli articoli 2 e 3 si preoccupano di
cadenzare lo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991,
istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, insediando una
conferenza di servizi tra le amministrazioni direttamente
interessate e prevedendo un rapporto semestrale al
Parlamento.
Le Camere saranno poste in grado, così, di verificare
costantemente l'attuazione del programma di costruzione e di
adattamento degli stabilimenti nei quali sono custoditi i
detenuti soggetti a speciale trattamento.
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