| 1. Il comma 1- ter dell'articolo 2 del decreto-legge
1^ settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal
seguente:
" 1-ter. L'utilizzazione, per finalità di
detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e
dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente
decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre
1999".
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