| Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento
costituisce reiterazione del decreto-legge 26 febbraio 1996,
n. 85, non convertito nei termini costituzionali.
L'Alitalia negli ultimi tempi ha dovuto affrontare una
profonda crisi del settore che ha prodotto risultati
fortemente negativi sul conto economico e frenato la capacità
di investimento e di penetrazione su nuovi mercati; si è
trovata quindi ad operare in un quadro concorrenziale
difficile anche a causa della progressiva liberalizzazione dei
mercati, dovuta all'integrazione europea, e alle forti
pressioni dei vettori nord-americani ed asiatici.
Conseguentemente, come altri vettori europei, ha avviato
un profondo riesame del proprio assetto competitivo, definendo
un piano di ristrutturazione diretto ad assicurare il
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recupero, entro breve tempo, di apprezzabili livelli di
produttività e redditività.
Il piano di riassetto, avviato a maggio del 1994 prevede
il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e rilancio
aziendale ed è volto essenzialmente al riequilibrio del conto
economico e gestionale nonché alla ricerca di un nuovo ruolo
strategico del vettore.
In tale quadro, assume primaria importanza il riassetto
organizzativo, dal quale deriva la riduzione degli organici,
per un significativo contenimento del costo del lavoro e per
un conseguente ed auspicabile aumento della produttività.
E' pertanto necessaria l'adozione rapida di disposizioni
riguardanti la riduzione degli organici, coerentemente con le
indicazioni di programmazione legislativa di cui alla legge
finanziaria 1995, che autorizzino una ulteriore quota di
pensionamenti anticipati, nel limite massimo di 700 unità, nel
triennio 1995-1997.
Tali disposizioni consentirebbero al Gruppo Alitalia di
migliorare i parametri di costo del lavoro e di produttività e
agevolerebbero non solo il processo in atto di risanamento e
di rilancio della Compagnia, ma verrebbero concretamente a
soddisfare anche istanze di carattere sociale, giacché le
domande di prepensionamento pervenute all'Azienda sono di gran
lunga superiori al limite stabilito dalla legge n. 451 del
1994.
Al comma 1 dell'articolo 1 vengono stabiliti criteri di
ammissione al beneficio del pensionamento anticipato di
anzianità contributiva e assicurativa, e quelli per
l'ammissione al beneficio del pensionamento anticipato
rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Sono state inoltre inserite le modificazioni previste
dall'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 2 ottobre 1995,
n. 416.
Il comma 2 prevede che il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, approvi, con proprio decreto,
il piano dei pensionamenti anticipati per il triennio
1995-1997.
Il comma 4 prevede la copertura finanziaria dell'onere
derivante.
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