| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
Gli oneri derivanti dal piano di pensionamenti anticipati
del personale del gruppo Alitalia sono calcolati in
considerazione dei seguenti elementi:
retribuzione media dei lavoratori dipendenti
dell'Alitalia, pari a lire 52 milioni per l'anno 1995, lire
53,8 milioni per l'anno 1996 (in base all'incremento del tasso
di inflazione programmata del 3,5 per cento), lire 55,4
milioni per l'anno 1997 (in base all'incremento del tasso di
inflazione programmata del 3 per cento);
retribuzione media pensionabile corrispondente a lire
46,5 milioni (stimata in base a dati medi nell'arco del
quinquennio);
retribuzione pensionabile per anzianità, in misura del
70 per cento della retribuzione media pensionabile,
incrementata per il 1996 e 1997 del tasso di inflazione
programmata (rispettivamente del 3,5 per cento e del 3 per
cento);
retribuzione pensionabile per età, in misura del 58 per
cento della retribuzione media pensionabile, incrementata per
il 1996 e 1997 del tasso di inflazione programmata
(rispettivamente del 3,5 per cento e del 3 per cento);
anzianità contributiva media (al netto dell'abbuono)
del personale interessato corrispondente a 31 anni per il
pensionamento anticipato di anzianità e 25 anni per il
pensionamento anticipato per età;
copertura dei maggiori oneri derivanti dalla
contribuzione F.A.P. in base all'aliquota del 26,97 per
cento;
limite complessivo di unità interessate: 700, di cui
400 con effetto dal 1^ settembre 1995 e 300 con effetto dal
1^ settembre 1996;
importo medio trattamento pensionistico: lire 29
milioni;
limite massimo di annualità concesse: 5.
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COSTO PER L'ERARIO DEL PIANO TRIENNALE (1995-1997)
DI 700 PENSIONAMENTI ANTICIPATI A FAVORE DI ALITALIA
VALORI STIMATI PER ANNO
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
L/miliardi 6,4 22,8 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
Somme da rimborsare all'INPS su rendicontazione in base
all'effettiva attuazione del piano di prepensionamento.
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