| (Disposizioni per il Gruppo Alitalia).
1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di
riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del
processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno
comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo
Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di
pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite
massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:
a) possono essere ammessi al beneficio del
pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità
contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene
erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e
assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti
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la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del
sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento
anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle
imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano
già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li
matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le imprese, sulla base del programma triennale di
pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare
le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i
vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti
per i trattamenti pensionistici di anzianità;
b) possono essere altresì ammessi al beneficio
del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché
nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da
imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e
ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi
e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una
maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai
periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e
di 55 anni se donne.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in
lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita
rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del
piano di cui al comma 2.
4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di
lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per
l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
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