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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


640
DDL0045-0006
Progetto di legge Camera n. 45 - testo presentato - (DDL13-45)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C45. TESTIPDL
...C45.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC45 ZZ13 ZZDL ZZPR
            (Disposizioni per il Gruppo Alitalia).
      1.  Al fine di garantire la prosecuzione del piano di
  riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del
  processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno
  comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8
  agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo
  Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di
  pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite
  massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:
         a)  possono essere ammessi al beneficio del
  pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
  del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità
  contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene
  erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e
  assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del
  requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti
 
                               Pag. 7
 
  la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
  caso non superiore al periodo compreso tra la data di
  risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del
  sessantesimo anno di età.  Le domande di pensionamento
  anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle
  imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano
  già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li
  matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Le imprese, sulla base del programma triennale di
  pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di
  ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare
  le domande presentate trasmettendole all'INPS.  Il trattamento
  pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo
  alla risoluzione del rapporto di lavoro.  Si applicano i
  vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti
  per i trattamenti pensionistici di anzianità;
         b)  possono essere altresì ammessi al beneficio
  del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il
  pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
  contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché
  nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i
  lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da
  imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e
  ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi
  e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  Agli stessi spetta una
  maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai
  periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e
  di 55 anni se donne.
      2.  Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
  tesoro.
      3.  L'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in
  lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a
  decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita
  rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del
  piano di cui al comma 2.
      4.  All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di
  lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per
  l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello
  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
  per gli anni successivi.
 
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