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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


643
DDL0046-0002
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL13-46)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputatif! - Il provvedimento in esame
  contiene disposizioni che richiedono la loro urgente entrata
  in vigore, per consentire al Governo di procedere
  tempestivamente, e secondo criteri certi e uniformi, alla
  destinazione ed erogazione dei contributi dello Stato per la
  realizzazione di interventi nel campo del trasporto rapido di
  massa, già impegnati dalla legge 26 febbraio 1992, n.211,
  nonché di assicurare migliore funzionalità alla Commissione
  preposta alla vigilanza dell'attuazione degli interventi
  finanziati.
     Con il comma 2 dell'articolo 1 si intendono precisare
  l'ambito e i limiti di applicazione dell'articolo 10 della
  legge n.211 del 1992, relativamente agli interventi promossi
  dalle ferrovie in regime di concessione, oltre che dalle
  ferrovie dello Stato e destinati all'ammodernamento e alla
  realizzazione di collegamenti ferroviari tra aeroporti e la
  rete ferroviaria esistente, nonché alla realizzazione di
 
                               Pag. 2
 
  sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con
  aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di
  trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.
     In particolare la disposizione si propone di estendere
  agli interventi relativi alle ferrovie in regime di
  concessione il trattamento applicato ai programmi di
  intervento promossi dagli enti locali, secondo quanto previsto
  dall'articolo 9 della medesima legge n.211 del 1992, nei
  confronti dei quali il CIPE ha fissato un tetto massimo al
  finanziamento statale, commisurato al 50 per cento del costo
  complessivo degli investimenti.
     Considerata la limitatezza delle risorse impegnate
  dall'articolo 10 della legge n.211 del 1992 per i contributi
  in conto capitale e in conto interessi relativamente
  all'accensione di mutui decennali, si tratta di
  favorire, in linea anche con le indicazioni formulate dal
  CIPET e poi dal CIPE, la realizzazione di interventi in grado
  di coinvolgere cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e
  privati.
     Con il comma 3 dell'articolo 1 si dispone l'ampliamento da
  tre a quattro del numero degli esperti della Commissione di
  alta vigilanza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1^
  aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
  30 maggio 1995, n. 204, portando da otto a nove la
  composizione complessiva, al fine di consentire alla
  Commissione medesima una più funzionale organizzazione dei
  propri lavori.
     Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi per
  lo Stato.
 
DATA=960429 FASCID=DDL13-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=13DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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