| Onorevoli Deputatif! - Il provvedimento in esame
contiene disposizioni che richiedono la loro urgente entrata
in vigore, per consentire al Governo di procedere
tempestivamente, e secondo criteri certi e uniformi, alla
destinazione ed erogazione dei contributi dello Stato per la
realizzazione di interventi nel campo del trasporto rapido di
massa, già impegnati dalla legge 26 febbraio 1992, n.211,
nonché di assicurare migliore funzionalità alla Commissione
preposta alla vigilanza dell'attuazione degli interventi
finanziati.
Con il comma 2 dell'articolo 1 si intendono precisare
l'ambito e i limiti di applicazione dell'articolo 10 della
legge n.211 del 1992, relativamente agli interventi promossi
dalle ferrovie in regime di concessione, oltre che dalle
ferrovie dello Stato e destinati all'ammodernamento e alla
realizzazione di collegamenti ferroviari tra aeroporti e la
rete ferroviaria esistente, nonché alla realizzazione di
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sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con
aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di
trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.
In particolare la disposizione si propone di estendere
agli interventi relativi alle ferrovie in regime di
concessione il trattamento applicato ai programmi di
intervento promossi dagli enti locali, secondo quanto previsto
dall'articolo 9 della medesima legge n.211 del 1992, nei
confronti dei quali il CIPE ha fissato un tetto massimo al
finanziamento statale, commisurato al 50 per cento del costo
complessivo degli investimenti.
Considerata la limitatezza delle risorse impegnate
dall'articolo 10 della legge n.211 del 1992 per i contributi
in conto capitale e in conto interessi relativamente
all'accensione di mutui decennali, si tratta di
favorire, in linea anche con le indicazioni formulate dal
CIPET e poi dal CIPE, la realizzazione di interventi in grado
di coinvolgere cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e
privati.
Con il comma 3 dell'articolo 1 si dispone l'ampliamento da
tre a quattro del numero degli esperti della Commissione di
alta vigilanza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1^
aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, portando da otto a nove la
composizione complessiva, al fine di consentire alla
Commissione medesima una più funzionale organizzazione dei
propri lavori.
Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi per
lo Stato.
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