| 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992, n.211, le parole: "mutui decennali" sono sostituite
dalle seguenti: "mutui della durata massima di 10 anni".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992, n.211, è aggiunto il seguente periodo: "Per ogni
intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare
il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione
dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi
concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale
governativa.".
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3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1^ aprile 1995, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.204, è sostituita
dalla seguente:
" d) quattro esperti in materia di trasporti dei
quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
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