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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


649
DDL0047-0002
Progetto di legge Camera n. 47 - testo presentato - (DDL13-47)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C47. TESTIPDL
...C47.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC47 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Il comma 2 dell'articolo 2 del
  decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, ha confermato la proroga
  al 31 dicembre 1995 del termine previsto dall'articolo 6,
  comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
     La citata norma stabiliva l'obbligo per il Governo di
  porre in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del decreto-legge - e, pertanto,
  entro il 31 dicembre 1995 - gli adempimenti necessari a
  rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative
  sulle aree del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
  stabilendo che in caso contrario le funzioni amministrative
  sarebbero state comunque delegate alle regioni, che avrebbero
 
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  provveduto al rilascio ed al rinnovo delle concessioni
  demaniali marittime.
     Il Governo, aderendo ad una espressa e ferma richiesta
  delle regioni, da ultimo esplicitata in sede di Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre
  ultimo scorso, intesa ad evitare ulteriori proroghe, ha
  individuato, in sede di Conferenza del giorno 21 dicembre
  1995, l'elenco delle aree interessate.
     Resta tuttavia da definire il trasferimento dei fondi alle
  regioni per il concreto esercizio delle funzioni delegate
  nelle aree del demanio marittimo destinato ad uso
  turistico-ricreativo.
     In attesa di tale definizione, si rende assolutamente
  necessario consentire alle regioni la possibilità di
  avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro delegate, delle
  capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti.
     Tale collaborazione, necessaria anche al fine di evitare
  soluzioni di continuità nell'esercizio di attività pubbliche,
  dovrà avvenire, ovviamente, senza oneri per le regioni e dovrà
  essere definita in apposite convenzioni, da stipulare sulla
  base di una convenzione tipo approvata in sede di Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.
     Le citate convenzioni, comunque, dovranno escludere
  attività o richieste regionali che comportino a carico delle
  capitanerie oneri ulteriori rispetto a quelli attualmente
  sopportati dagli indicati organi.
 
DATA=960429 FASCID=DDL13-47 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0047 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0002 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=004700 00 FASCIDC=13DDL0047 SORTNAV=0004700 000 00000 ZZDDLC47 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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