| Onorevoli Deputati! - Il comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, ha confermato la proroga
al 31 dicembre 1995 del termine previsto dall'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
La citata norma stabiliva l'obbligo per il Governo di
porre in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge - e, pertanto,
entro il 31 dicembre 1995 - gli adempimenti necessari a
rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative
sulle aree del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
stabilendo che in caso contrario le funzioni amministrative
sarebbero state comunque delegate alle regioni, che avrebbero
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provveduto al rilascio ed al rinnovo delle concessioni
demaniali marittime.
Il Governo, aderendo ad una espressa e ferma richiesta
delle regioni, da ultimo esplicitata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre
ultimo scorso, intesa ad evitare ulteriori proroghe, ha
individuato, in sede di Conferenza del giorno 21 dicembre
1995, l'elenco delle aree interessate.
Resta tuttavia da definire il trasferimento dei fondi alle
regioni per il concreto esercizio delle funzioni delegate
nelle aree del demanio marittimo destinato ad uso
turistico-ricreativo.
In attesa di tale definizione, si rende assolutamente
necessario consentire alle regioni la possibilità di
avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro delegate, delle
capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti.
Tale collaborazione, necessaria anche al fine di evitare
soluzioni di continuità nell'esercizio di attività pubbliche,
dovrà avvenire, ovviamente, senza oneri per le regioni e dovrà
essere definita in apposite convenzioni, da stipulare sulla
base di una convenzione tipo approvata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Le citate convenzioni, comunque, dovranno escludere
attività o richieste regionali che comportino a carico delle
capitanerie oneri ulteriori rispetto a quelli attualmente
sopportati dagli indicati organi.
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