| 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui
all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31
dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e
degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita
convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, sulla base di una convenzione tipo
approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge
28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a
carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali.
Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio
marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione
funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data
della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio
continua ad essere assicurato dalle competenti
capitanerie.
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