| 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è inserito il seguente: "Le schede per il turno di
ballottaggio recano due rettangoli di eguali dimensioni,
ciascuno dei quali contiene il contrassegno di uno dei due
gruppi di candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma
5 dell'articolo 1".
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