| 1. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo
58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: "Nel turno
di ballottaggio l'elettore vota tracciando un segno sul
contrassegno del gruppo di candidati prescelto o comunque nel
rettangolo che lo contiene".
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