| 1. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"4-bis) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati di cui al
comma 5 dell'articolo 1. Tale cifra è data per ciascun gruppo
dalla somma dei voti conseguiti dai candidati nei singoli
collegi;
4-ter) determina, per ciascuno dei gruppi di cui al
numero 4- bis), la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali prevale il più anziano di età;".
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