| 1. Nel numero 5) del comma 1 dell'articolo 77 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
dopo le parole: "la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e di ciascun
gruppo di cui al numero 4- bis) ".
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