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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65225
DDL5508-0011
Progetto di legge Camera n. 5508 - testo presentato - (DDL13-5508)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5508. TESTIPDL
...C5508.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5508 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti
  norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  e successive modificazioni, è inserito il seguente:
     "Art. 83- bis - 1.  L'Ufficio centrale nazionale,
  compiute le operazioni di cui all'articolo 83:
       a)  determina la cifra elettorale nazionale di
  ciascun gruppo di candidati di cui al comma 5 dell'articolo 1.
  Tale cifra è data per ciascun gruppo dalla somma delle cifre
  elettorali circoscrizionali;
       b)  individua il gruppo che ha conseguito la
  maggioranza assoluta dei voti e ne dà comunicazione agli
 
                               Pag. 8
 
  uffici centrali circoscrizionali.  Qualora nessun gruppo abbia
  conseguito la maggioranza assoluta dei voti, individua i due
  gruppi che hanno conseguito il maggior numero di voti e che
  sono pertanto ammessi al turno di ballottaggio ai sensi del
  comma 5 dell'articolo 1 e ne dà comunicazione al Ministero
  dell'interno.  Dopo il turno di ballottaggio, l'Ufficio
  centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale
  circoscrizionale di ciascun gruppo ai sensi del numero
  4- bis)  del comma 1 dell'articolo 77 e ne dà
  comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, il quale
  determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ai
  sensi della lettera  a),  individua il gruppo che ha
  conseguito la maggioranza assoluta dei voti e ne dà
  comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
       2.  L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la
  comunicazione di cui alla lettera  b)  del comma 1,
  assegna i seggi non ancora attribuiti al gruppo che ha
  conseguito la maggioranza, proclamando eletti i candidati nei
  collegi uninominali secondo l'ordine della graduatoria di cui
  al numero 4- ter)  del comma 1 dell'articolo 77".
 
DATA=981214 FASCID=DDL13-5508 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5508 TOTPAG=0009 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=022 PAGFIN=0008 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=550800 00 FASCIDC=13DDL5508 SORTNAV=0550800 000 00000 ZZDDLC5508 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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