| 1. Dopo l'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 83- bis - 1. L'Ufficio centrale nazionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 83:
a) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascun gruppo di candidati di cui al comma 5 dell'articolo 1.
Tale cifra è data per ciascun gruppo dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali;
b) individua il gruppo che ha conseguito la
maggioranza assoluta dei voti e ne dà comunicazione agli
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uffici centrali circoscrizionali. Qualora nessun gruppo abbia
conseguito la maggioranza assoluta dei voti, individua i due
gruppi che hanno conseguito il maggior numero di voti e che
sono pertanto ammessi al turno di ballottaggio ai sensi del
comma 5 dell'articolo 1 e ne dà comunicazione al Ministero
dell'interno. Dopo il turno di ballottaggio, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascun gruppo ai sensi del numero
4- bis) del comma 1 dell'articolo 77 e ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, il quale
determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ai
sensi della lettera a), individua il gruppo che ha
conseguito la maggioranza assoluta dei voti e ne dà
comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la
comunicazione di cui alla lettera b) del comma 1,
assegna i seggi non ancora attribuiti al gruppo che ha
conseguito la maggioranza, proclamando eletti i candidati nei
collegi uninominali secondo l'ordine della graduatoria di cui
al numero 4- ter) del comma 1 dell'articolo 77".
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