| 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni
che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, i
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notai, i giudici conciliatori, i giudici di pace, i
cancellieri di pretura e di tribunale anche a riposo, i
sindaci, i presidenti delle province, gli assessori e i
consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, i
consiglieri regionali, i membri del Parlamento nazionale ed
europeo, i segretari comunali ed i funzionari incaricati dal
sindaco".
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