| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi
uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Il numero
dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è
determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità
superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a
50, ottenuto moltiplicando per 60 il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla Commissione di cui al comma 6 dell'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277.
3. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge
4 agosto 1993, n. 277.
4. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo
stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con
cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, le ulteriori modifiche
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
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