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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65229
DDL5509-0002
Progetto di legge Camera n. 5509 - testo presentato - (DDL13-5509)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5509. TESTIPDL
...C5509.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5509 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Spesso l'attenzione
  sull'istituzione carceraria è determinata da episodi
  eclatanti, i quali rendono difficile una serena riflessione su
  un tema così delicato quale il rapporto tra carcere e società.
  In questi ultimi anni il dibattito sul tema dell'istituzione
  carceraria e sulle finalità della pena (retributiva, di
  deterrenza, di prevenzione generale, rieducativa) si è
  incentrato soprattutto sull'estensione o meno delle sanzioni
  alternative alla detenzione.  Non si è invece sviluppato un
  altrettanto approfondito dibattito sugli strumenti necessari
  per migliorare le condizioni di detenzione, le forme di
  controllo della legalità nei luoghi di privazione della
  libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti
  fondamentali delle persone detenute.
     L'eccessivo cumulo di funzioni poste a carico dei
  magistrati di sorveglianza (sempre più giudici delle misure
  alternative e con sempre meno tempo a disposizione per
  esercitare funzioni di controllo) e la presenza massiccia
  negli istituiti penali di soggetti socialmente deboli quali
  tossicodipendenti ed extracomunitari (quasi il 50 per cento
  della popolazione detenuta), più esposti al rischio di
  violenze, rendono attuale e urgente la necessità di interventi
  per un carcere più "trasparente".
     E' necessario individuare nuove forme di controllo della
  legalità nei luoghi di detenzione, senza mettere in
  discussione quelle esistenti: a questa esigenza risponde la
  proposta di istituire un nuovo soggetto di controllo e di
  verifica delle condizioni di detenzione, al quale sia
  garantita un'effettiva autonomia e indipendenza.
     Un'idea, attinta dalla tradizione nord-europea, ma non
  estranea ad altri Paesi dell'area mediterranea (come
  Portogallo e Spagna), è quella del difensore civico.  Oggi in
  Italia il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri
 
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  è il magistrato di sorveglianza.  I parlamentari dispongono di
  un potere di visita.  La legge individua, infine, i soggetti,
  quasi tutti interni all'amministrazione penitenziaria, a cui i
  detenuti possono rivolgere reclamo.  Non esistono, invece,
  forme di ispezione nei commissariati della Polizia di Stato e
  nelle caserme dei Carabinieri.
     In un carcere - come in ogni altro luogo in cui le persone
  vengono private della libertà personale - gli equilibri sono
  estremamente precari e basta poco per far crescere le
  tensioni.  Ogni intervento  ab externo  deve tenere conto
  della fragilità e della difficoltà dei rapporti fra la
  popolazione detenuta ed il personale di polizia penitenziaria.
  Detenuto ed agente di polizia, seppur soggetti conflittuali,
  presentano tratti comuni di debolezza.
     Il difensore civico penitenziario avrebbe diverse
  finalità: l'allentamento delle tensioni, la mediazione, la
  raccolta e la organizzazione di un utile patrimonio
  informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni
  di maltrattamenti, il diventare specchio pubblico delle
  condizioni di detenzione e punto di partenza per una periodica
  discussione parlamentare (partendo dalla relazione annuale del
  difensore civico) sui temi del carcere e dei diritti delle
  persone private della libertà personale.
     Il difensore civico potrebbe, inoltre, funzionare da cassa
  di risonanza dell'inadeguatezza delle piante organiche, che
  drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto
  del diritto al giusto trattamento.
     Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità,
  informare correttamente l'opinione pubblica sulla situazione
  all'interno delle carceri in modo da superare le emergenze
  legislative: questi potrebbero essere i compiti del difensore
  civico.
     Alcuni esempi:
       a)  abbreviare i tempi per un ricovero
  ospedaliero;
       b)  fornire le informazioni per l'accesso al
  patrocinio gratuito per i non abbienti;
         c)  sollecitare l'effettuazione dei lavori
  necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie
  dell'istituto;
       d)  garantire, tramite visite ispettive, una
  continua verifica del rispetto di  standard  minimi di
  trattamento;
       e)  verificare la congruità e la compatibilità con
  la legge delle circolari ministeriali;
       f)  monitorare i regolamenti interni, la loro
  compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli
  standard  europei, la loro fruibilità da parte degli
  extracomunitari.
     Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo
  della legalità nelle carceri, è assolutamente necessario
  dotare il difensore civico di un penetrante potere,
  coordinando il suo funzionamento con quello dei difensori
  civici regionali e con l'istituendo difensore civico
  nazionale.  Da quest'ultimo deve necessariamente differenziarsi
  per la peculiarità delle proprie competenze, ossia la tutela
  dei diritti delle persone detenute.
     All'interno dei suoi rapporti il Comitato europeo per la
  prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o
  degradanti (CPT) ha costantemente sollecitato i governi a
  dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di
  detenzione ed ha altrettanto spesso utilmente attinto
  informazioni attendibili dalle relazioni del difensore civico
  nazionale (o  mediateur,  o  ombudsman,  o
  supervisore).  Significative a riguardo sono alcune
  osservazioni del CPT nel rapporto sulla Danimarca dopo la
  visita effettuata nel 1990: "La delegazione del CPT ha sentito
  diverse lamentele circa il sistema penitenziario: alcune
  riguardavano l'eccessivo tempo utilizzato per esaminare i
  reclami dei detenuti, altre che il Dipartimento penitenziario
  accoglieva sempre il punto di vista delle autorità del carcere
 
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  senza effettuare una seria investigazione.  Un'altra lamentela
  era che, durante le ispezioni del carcere da parte dei
  responsabili del servizio ispettivo nazionale, i detenuti non
  avessero l'impressione di dialogare con organismi indipendenti
  dalle autorità carcerarie (...) Il CPT ritiene auspicabile
  prevedere ispezioni da parte di specifichi organismi
  indipendenti a garanzia di un dignitoso trattamento di tutte
  le persone private della libertà personale".
     In occasione della tavola rotonda degli  Ombudsmen
  europei, organizzata dal Consiglio d'Europa e tenutasi a
  Limassol (Cipro) l'8-10 maggio 1996, Constantin Economides,
  membro del CPT, ha sottolineato che l'istituto
  dell' Ombudsman  costituisce un qualificato ed utile
  contributo alla protezione dei diritti delle persone private
  della libertà personale.
     Vale la pena, a supporto della proposta di istituire anche
  nel nostro Paese il difensore civico penitenziario, segnalare
  alcune esperienze di altri Paesi, dove esistono simili
  organismi che hanno avuto un ruolo estremamente positivo.
     In Austria la  Vollzugskommissionen  ha il compito di
  verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con
  l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita,
  senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari.
  Il mediatore, invece (istituito con legge del 1^ luglio 1981)
  ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti.
  Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo
  di fornire al mediatore le informazioni richieste.
     La relazione annuale del mediatore, nella parte
  riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di
  informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è
  stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione
  al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti
  vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di
  polizia.
     In Danimarca il  Board of Visitors  (organo
  indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in
  ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non
  preannunciate, nelle carceri ove sono reclusi detenuti in
  attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è
  riferito al Ministro della giustizia, che dovrà esaminare il
  caso e successivamente predisporre una relazione.  L'idea di
  allargarne le competenze agli istituti per condannati o di
  prevedere un sistema di ispezioni permanenti è attualmente in
  esame.  Il Comitato parlamentare che si occupa della riforma
  del codice penale nel 1994 ha proposto di affidare
  all' Ombudsman  parlamentare questo compito ispettivo.
     In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono
  regolarmente ispezionati dall' Ombudsman  parlamentare, il
  quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni.  Il
  Parlamento elegge anche l' Assistant Parliamentary
  Ombudsman  che ha il compito della supervisione del sistema
  penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli
  altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il
  rischio di maltrattamenti.
     Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'Ufficio
  dell' Ombudsman  parlamentare che può ricevere reclami di
  detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle
  carceri.
     Un sistema diversificato di controlli è presente in
  Olanda.  Un  Supervisory Board  (organo indipendente
  composto da membri con differenti professionalità) è istituito
  in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento
  dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge.
  Mensilmente i membri del  Supervisory Board  incontrano il
  direttore del carcere relazionando sulla situazione
  nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento.  Uno
  dei membri dell'Ufficio ha il dovere di sentire i detenuti
  almeno una volta al mese.
     In Norvegia l' Ombudsman  può ricevere reclami da
  detenuti.  Nel 1987 il totale dei reclami nei confronti delle
  autorità penitenziarie e di polizia ha rappresentato il 6,3
  per cento del numero complessivo dei ricorsi presentati.  Fra i
  poteri dell' Ombudsman  vi è quello ispettivo, esercitato
 
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  di propria iniziativa dall' Ombudsman.  Nelle relazioni
  annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali
  ispezioni, in special modo nelle carceri, dove i reclusi hanno
  difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità
  personale.
     In Portogallo dal 1996 opera l'IGAI che dispone di
  penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità
  dell'operato delle Forze di polizia.
     La legislazione italiana si presenta doppiamente carente:
  a)  non è stata ancora istituita la figura del difensore
  civico;  b)  non è previsto nell'ordinamento penitenziario
  un organo indipendente dall'Amministrazione della giustizia
  avente poteri ispettivi.  Con la presente proposta di legge,
  diretta all'introduzione del difensore civico delle persone
  private della libertà personale, si cerca di porre rimedio a
  tale lacuna.
     La presente proposta di legge scaturisce dalle esperienze
  e dalle riflessioni di diversi soggetti che si occupano di
  problemi carcerari e in particolare dell'associazione
  Antigone, che da diversi anni è impegnata su questi temi.
 
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