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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65233
DDL5509-0006
Progetto di legge Camera n. 5509 - testo presentato - (DDL13-5509)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5509. TESTIPDL
...C5509.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5509 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Funzioni e poteri).
     1.  Il difensore civico delle persone private della libertà
  personale, i componenti del suo ufficio, i difensori civici
  regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a
 
                               Pag. 6
 
  seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso,
  anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli
  ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per
  minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per
  stranieri, le caserme dei Carabinieri e della Guardia di
  finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano
  caserme di sicurezza.
     2.  Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono
  ispezionare qualunque luogo di detenzione ed incontrare
  chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere
  accompagnati.
     3.  I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì,
  diritto di consultare, previo consenso dell'interessato,
  qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di
  detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta
  dell'autorità giudiziaria.
     4.  Il responsabile della struttura, nonché
  l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di
  fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie
  informali.
     5.  In caso di mancata risposta alle informazioni o ai
  chiarimenti richiesti, il difensore civico può:
         a)  accedere in qualsiasi ufficio delle strutture
  di cui al comma 1;
         b)  esaminare e fare copia dei documenti richiesti,
  senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
         c)  convocare il responsabile della struttura
  detentiva o del comportamento contestato.
     6.  Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto
  acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle
  ipotesi di atti riservati.
     7.  Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il
  difensore civico richiede l'intervento del Presidente del
  Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi
  o meno l'esistenza del segreto.
 
DATA=981214 FASCID=DDL13-5509 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5509 TOTPAG=0010 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=028 PAGFIN=0006 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=550900 00 FASCIDC=13DDL5509 SORTNAV=0550900 000 00000 ZZDDLC5509 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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