| (Funzioni e poteri).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale, i componenti del suo ufficio, i difensori civici
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a
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seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso,
anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli
ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per
minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per
stranieri, le caserme dei Carabinieri e della Guardia di
finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano
caserme di sicurezza.
2. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono
ispezionare qualunque luogo di detenzione ed incontrare
chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere
accompagnati.
3. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì,
diritto di consultare, previo consenso dell'interessato,
qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di
detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta
dell'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché
l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di
fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie
informali.
5. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai
chiarimenti richiesti, il difensore civico può:
a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture
di cui al comma 1;
b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti,
senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
c) convocare il responsabile della struttura
detentiva o del comportamento contestato.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto
acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle
ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il
difensore civico richiede l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi
o meno l'esistenza del segreto.
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