| (Meccanismi di sanzione).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale, dopo aver svolto gli accertamenti ritenuti
opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto
comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di
svolgere una funzione di persuasione nei confronti
dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto
raccomandato.
2. Il funzionario o l'organo competente
dell'amministrazione interessata di cui al comma 2,
possono:
a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal
difensore civico;
b) comunicare il loro dissenso motivato.
3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione
di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente
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l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti
superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.
4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il
difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo,
che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di
informazione.
5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere
all'autorità competente l'attivazione di un procedimento
disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve
essere comunicato allo stesso difensore civico.
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