| (Relazione annuale).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale presenta entro il 30 aprile di ogni anno la propria
relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno
precedente al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli
interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte
dei responsabili delle strutture interessate, le proposte
utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo
stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri
luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato
europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e
trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito dalla
Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa
esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, ed al Comitato ONU
contro la tortura.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i
Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le
strutture periferiche.
4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le
Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul sistema delle
garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone
private della libertà personale e sulla figura del relativo
difensore civico.
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