| (Durata della carica).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale rimane in carica per quattro anni, non
prorogabili.
2. Il difensore civico rimane in carica in regime di
prorogatio sino alla nomina del nuovo difensore
civico.
3. Ognuno dei cinque componenti il difensore civico, di
cui all'articolo 2, comma 1, è anticipatamente sostituito in
caso di dimissioni o di morte.
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