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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65245
DDL5510-0002
Progetto di legge Camera n. 5510 - testo presentato - (DDL13-5510)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5510. TESTIPDL
...C5510.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5510 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  costituzionale è finalizzata a riorganizzare il rapporto
  fiduciario tra Parlamento e Governo.  Si tratta, in definitiva,
  di prendere atto che, con l'attuale sistema elettorale, non
  esce dalle urne una chiara e omogenea base parlamentare per un
  sostegno duraturo all'Esecutivo. Né le proposte di modifica
  avanzate, compresa quella referendaria, possono prescindere
  dall'esistenza nel sistema politico italiano di un numero
  elevato di partiti e dalla necessità quindi che ogni Governo
  sia frutto di coalizione.
     Peraltro non sembra esistere in Parlamento una maggioranza
  disponibile a trasformare radicalmente il nostro sistema da
  parlamentare in presidenziale.
     In queste condizioni, la soluzione più ragionevole sembra
  rappresentata dall'istituto della "sfiducia costruttiva", già
  positivamente sperimentato nella Germania dell'ultimo mezzo
  secolo.  Una soluzione "alla tedesca", quella appunto della
  cosiddetta "sfiducia costruttiva", consentirebbe di sottrarre
  ai partiti la possibilità di minacciare (e quindi di
  ricattare) il Governo, ritirando la fiducia.  Nello stesso
  tempo tale soluzione consentirebbe al Parlamento, se mutano le
  condizioni politiche, di formare un nuovo Governo, senza il
  ricorso permanente a infruttuose consultazioni elettorali che
  finiscono soltanto per infondere sfiducia nell'elettorato.  A
  tale proposito è opportuno ricordare come negli ultimi trenta
  anni una sola legislatura è cessata alla scadenza naturale.
  L'istituto della "sfiducia costruttiva", cardine del sistema
  istituzionale tedesco, è ritenuto da molti studiosi
  l'espediente più adeguato per avere governi duraturi e un
  sistema istituzionale affidabile.  In base a questo sistema, il
  Bundestag  può sostituire il Cancelliere e il Governo nel
 
                               Pag. 2
 
  suo complesso, ma solo se contemporaneamente elegge, con la
  maggioranza dei suoi membri, il successore, risolvendo così
  immediatamente la crisi di Governo.  Solo nel caso in cui sia
  il Cancelliere stesso a porre la questione di fiducia e ne
  esca sconfitto, il Presidente scioglie il  Bundestag
  entro ventuno giorni, salvo che entro tale lasso di tempo non
  si riesca ad eleggere un nuovo Cancelliere.  Su queste
  fondamenta si basano la stabilità e la solidità del sistema
  tedesco.  Una soluzione che risulta sperimentata positivamente
  anche in altri Paesi europei.  In Spagna, ad esempio, la
  fiducia concessa all'esecutivo resta valida fino alla
  presentazione di una eventuale mozione di sfiducia da parte
  della maggioranza assoluta del Parlamento.  Come nel modello
  tedesco, anche qui è prevista la sfiducia "costruttiva", che
  porta alla contestuale indicazione di un candidato alternativo
  alla presidenza del Governo.
     In Svezia, la candidatura del Primo Ministro viene
  respinta soltanto nel caso in cui più della metà dei
  componenti il  Riksdag  votino in senso contrario: in
  questo caso, si procede ad una nuova consultazione tra i
  gruppi parlamentari.  Soltanto se il  Riksdag  respinge per
  quattro volte la proposta del suo presidente, la procedura di
  nomina è interrotta e può riprendere solo dopo nuove
  elezioni.
     In Belgio, il Governo presenta al Re le sue dimissioni se
  la Camera dei rappresentanti, con la maggioranza assoluta dei
  suoi membri, esprime una mozione di sfiducia, proponendo al
  Re, in pari tempo o nei tre giorni seguenti il suo rigetto, la
  nomina di un successore del Primo Ministro.
     La presente proposta di legge costituzionale intende
  introdurre anche nel nostro ordinamento l'istituto della
  "sfiducia costruttiva" prevedendo una profonda modifica
  dell'attuale articolo 94 della Costituzione, che disciplina
  l'istituto della fiducia tra Parlamento e Governo e la sua
  sostituzione con un disposto che introduce la necessità che la
  presentazione della mozione di sfiducia sia sostenuta dalla
  maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
 
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