| (Applicabilità della legge n. 512 del 1982).
1. I princìpi della legge 2 agosto 1982, n. 512, relativi
alla manutenzione ed al restauro delle opere d'arte si
applicano anche alle risorse forestali appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli
enti locali, ed ai privati, in base ad apposite procedure
individuate con regolamento da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri per le politiche agricole
e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
| |