| (Agevolazioni fiscali per i proprietari
di boschi).
1. Le spese sostenute dai proprietari di boschi per
effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei
boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli
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incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono
oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e
giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.
2. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle
persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente
rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali, nonché di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente
riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attività di restauro e di manutenzione di boschi appartenenti
al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce i
tempi, le modalità ed i controlli affinché le erogazioni di
cui al comma 2 siano utilizzate per gli scopi di cui al comma
1.
4. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate
previa consulenza e certificazione rilasciata:
a) nelle regioni a statuto ordinario dai
coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
b) nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano dagli uffici
regionali competenti.
5. Il proprietario che intende procedere alla richiesta
delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che nei due anni
precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di
agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal
fuoco.
6. Le certificazioni che attestano la effettività delle
spese e le operazioni di vigilanza sono di competenza:
a) nelle regioni a statuto ordinario dei
coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
b) nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano degli uffici
regionali competenti.
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