| (Definizioni).
1. Per commercio elettronico si intende l'insieme delle
attività e dei servizi informatizzati riconducibili a diverse
tipologie di transazione per via elettronica, tra le quali:
a) la commercializzazione di beni e servizi;
b) la distribuzione on-line di contenuti
digitali;
c) l'effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa;
d) gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo
transattivo delle pubbliche amministrazioni.
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2. Il commercio elettronico può riguardare tutte le fasi e
le transazioni di tipo informativo, documentale, contrattuale,
di regolazione finanziaria del rapporto, di consegna
on-line di beni e di servizi immateriali, fino alle
attività di gestione.
3. Il commercio elettronico consiste in transazioni per
via elettronica:
a) tra imprese;
b) tra imprese e consumatori o utenti;
c) tra pubblica amministrazione e imprese;
d) tra pubblica amministrazione e cittadini;
e) tra pubbliche amministrazioni.
4. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "servizio informatizzato" ogni servizio
normalmente fornito dietro corrispettivo, a distanza, tramite
mezzi telematici e su richiesta individuale;
b) per "servizio a distanza" ogni servizio
espletato senza la simultanea presenza dei contraenti;
c) per servizio espletato "con mezzi telematici"
ogni servizio inviato e ricevuto tramite strumentazioni
telematiche per il trattamento, l'archiviazione e la
compressione digitale dei dati, interamente inviato, trasmesso
e ricevuto via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite
altri mezzi elettromagnetici.
5. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "fornitore di servizi" qualsiasi persona
fisica o giuridica che fornisca un servizio informatizzato;
b) per "fornitore di servizi avviato" il fornitore
di servizi che persegue effettivamente un profitto avvalendosi
di strutture immobilizzate e a tempo indeterminato. La
presenza e l'impiego di mezzi e di tecnologie necessari alla
fornitura del servizio non costituiscono di per sé avviamento,
in una determinata sede, del fornitore dei servizi.
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6. Ai fini della presente legge si intende per "utente del
servizio" qualsiasi persona fisica o giuridica la quale, per
qualsiasi motivo, professionale o personale, fruisca dei
servizi telematici di cui alla presente legge.
7. Ai fini della presente legge si intendono per
"comunicazioni commerciali" le forme di comunicazione dirette
alla promozione, diretta o indiretta, di beni, di servizi o
dell'immagine di una società, di un'organizzazione o di un
soggetto che intraprende un'attività commerciale, turistica,
industriale o artigianale, ovvero esercita una libera
professione.
8. Non sono considerate comunicazioni commerciali, ai
sensi del comma 7:
a) le informazioni che consentono l'accesso
diretto alle attività della società, dell'organizzazione o del
soggetto, in particolare riguardo al domicilio o all'indirizzo
di posta elettronica;
b) le comunicazioni relative a beni, servizi o
all'immagine della società, dell'organizzazione o del soggetto
compilate in modo indipendente e senza ricadute
finanziarie.
9. Ai fini della presente legge si intende per "quadro
regolamentare" le prescrizioni alle quali devono conformarsi i
fornitori di servizi e i servizi informatizzati.
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