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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65260
DDL5513-0005
Progetto di legge Camera n. 5513 - testo presentato - (DDL13-5513)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5513. TESTIPDL
...C5513.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5513 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249).
     1.  All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n.
  249, le parole: "la commissione per i servizi e i prodotti"
  sono sostituite dalle seguenti: "la commissione per i servizi
  e i prodotti di comunicazione telefonica e televisiva e la
  commissione per i servizi informatizzati e il commercio
  elettronico".
     2.  Dopo la lettera  b)  del comma 6 della legge 31
  luglio 1997, n. 249, è inserita la seguente:  "b-bis)  la
 
                               Pag. 8
 
  commissione per iservizi informatizzati e il commercio
  elettronico esercita le seguenti funzioni:
       1) elabora codici di condotta e promuove codici di
  autoregolamentazione volti a contribuire alla efficace
  fornitura e diffusione dei servizi informatizzati;
       2) emana direttive concernenti la qualità dei servizi,
  anche attraverso l'adozione di una carta dei servizi della
  società dell'informazione;
       3) effettua la composizione non giurisdizionale delle
  controversie derivanti dai rapporti tra fornitori di servizi
  informatizzati e gli utenti medesimi, ai sensi dei commi 11 e
  12;
       4) interviene con provvedimenti d'urgenza per porre
  termine agli illeciti contestati e per tutelare le parti
  interessate contro eventuali danni ulteriori;
       5) effettua attività di investigazione e di supervisione
  inerenti gli illeciti contestati o eventuali attività
  illegali, avvalendosi del servizio di polizia delle
  telecomunicazioni di cui al comma 15;
       6) determina in caso di illeciti le relative
  sanzioni;
       7) individua i soggetti pubblici e privati abilitati
  alla certificazione della firma digitale;
       8) individua i criteri della registrazione dei fornitori
  di servizi delle società dell'informazione all'interno degli
  operatori di comunicazione, ai sensi della lettera  a),
  numero 5;
       9) svolge un ruolo consultivo e di segnalazione delle
  problematiche nel settore nei confronti del Governo per le
  attività di definizione, di recepimento e di attuazione della
  normativa comunitaria;
       10) attua un'attiva cooperazione con le corrispondenti
  autorità nazionali degli Stati membri e nei confronti della
  Commissione europea;
       11) promuove ricerche e studi in materia di commercio
  elettronico;".
 
                               Pag. 9
 
     3.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
  ministri, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sentita
  l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
  denominata "Autorità", emana un decreto recante:
       a)  i criteri ed i tempi di applicazione delle
  norme in materia di uso della firma digitale e del documento
  informatico alla pubblica amministrazione;
       b)  l'estensione al commercio elettronico delle
  agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia di
  sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese;
       c)  la semplificazione di normative e di procedure,
  anche di tipo fiscale e doganale, relativa al commercio
  elettronico.
 
DATA=981215 FASCID=DDL13-5513 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5513 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=026 PAGFIN=0009 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=551300 00 FASCIDC=13DDL5513 SORTNAV=0551300 000 00000 ZZDDLC5513 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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