| (Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249).
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n.
249, le parole: "la commissione per i servizi e i prodotti"
sono sostituite dalle seguenti: "la commissione per i servizi
e i prodotti di comunicazione telefonica e televisiva e la
commissione per i servizi informatizzati e il commercio
elettronico".
2. Dopo la lettera b) del comma 6 della legge 31
luglio 1997, n. 249, è inserita la seguente: "b-bis) la
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commissione per iservizi informatizzati e il commercio
elettronico esercita le seguenti funzioni:
1) elabora codici di condotta e promuove codici di
autoregolamentazione volti a contribuire alla efficace
fornitura e diffusione dei servizi informatizzati;
2) emana direttive concernenti la qualità dei servizi,
anche attraverso l'adozione di una carta dei servizi della
società dell'informazione;
3) effettua la composizione non giurisdizionale delle
controversie derivanti dai rapporti tra fornitori di servizi
informatizzati e gli utenti medesimi, ai sensi dei commi 11 e
12;
4) interviene con provvedimenti d'urgenza per porre
termine agli illeciti contestati e per tutelare le parti
interessate contro eventuali danni ulteriori;
5) effettua attività di investigazione e di supervisione
inerenti gli illeciti contestati o eventuali attività
illegali, avvalendosi del servizio di polizia delle
telecomunicazioni di cui al comma 15;
6) determina in caso di illeciti le relative
sanzioni;
7) individua i soggetti pubblici e privati abilitati
alla certificazione della firma digitale;
8) individua i criteri della registrazione dei fornitori
di servizi delle società dell'informazione all'interno degli
operatori di comunicazione, ai sensi della lettera a),
numero 5;
9) svolge un ruolo consultivo e di segnalazione delle
problematiche nel settore nei confronti del Governo per le
attività di definizione, di recepimento e di attuazione della
normativa comunitaria;
10) attua un'attiva cooperazione con le corrispondenti
autorità nazionali degli Stati membri e nei confronti della
Commissione europea;
11) promuove ricerche e studi in materia di commercio
elettronico;".
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3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sentita
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorità", emana un decreto recante:
a) i criteri ed i tempi di applicazione delle
norme in materia di uso della firma digitale e del documento
informatico alla pubblica amministrazione;
b) l'estensione al commercio elettronico delle
agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia di
sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese;
c) la semplificazione di normative e di procedure,
anche di tipo fiscale e doganale, relativa al commercio
elettronico.
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