| (Limitazioni alla libertà di prestare servizi
informatizzati).
1. Non possono essere prestati servizi telematici con
contenuti:
a) lesivi dei diritti e della dignità della
persona umana ed in particolare dei minori;
b) di odio basato su motivi di razza, di sesso, di
fede o di nazionalità;
c) lesivi della salute pubblica, della pubblica
sicurezza e della sicurezza del consumatore.
2. Nel caso in cui il trasgressore sia un fornitore di
servizi con sede in Italia, l'Autorità provvede ad informare
l'autorità giudiziaria.
3. Nel caso in cui il trasgressore sia un fornitore di
servizi con sede in uno Stato membro dell'Unione europea,
l'Autorità provvede ad informare l'autorità competente dello
Stato interessato per l'adozione di misure appropriate e
contestualmente la Commissione delle Comunità europee. Decorsi
Pag. 10
centottanta giorni dalla data di trasmissione della richiesta
senza che l'autorità dello Stato membro abbia dato
soddisfacente risposta, l'Autorità provvede ad informare
dell'infrazione l'autorità giudiziaria italiana.
4. Nei casi di particolare gravità ed urgenza le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano.
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