| (Identificazione degli operatori
di commercio elettronico).
1. La disciplina di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applica, esclusivamente
ai fini della presente legge:
a) al commercio elettronico all'ingrosso;
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b) a chi vende o espone per la vendita le proprie
opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od
informativa, realizzate mediante supporto informatico;
c) agli enti pubblici o alle persone giuridiche
private partecipate dallo Stato o da enti pubblici
territoriali, che vendono pubblicazioni o altro materiale
informativo, su supporto informatico, concernenti l'oggetto
della loro attività.
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