| (Tutela del cliente del servizio).
1. I fornitori di servizi espletati con mezzi telematici
devono rendere facilmente accessibili, in modo diretto e
permanente, ai clienti e alle autorità competenti, le seguenti
informazioni:
a) il nome e la sede del fornitore di servizi;
b) le coordinate del fornitore di servizi, ivi
compreso l'indirizzo di posta elettronica, in modo da
consentire una comunicazione efficace, tempestiva e diretta
con il fornitore di servizi medesimo;
c) il numero di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) nei casi in cui l'attività è sottoposta ad
autorizzazione di qualsiasi natura, la specifica delle
attività autorizzate e le coordinate dell'autorità che ha
emesso l'autorizzazione medesima;
e) nel caso di professioni regolamentate tutti gli
albi, gli ordini o gli elenchi pubblici nei quali il fornitore
di servizi è registrato, il titolo professionale riconosciuto
dallo Stato membro di appartenenza, le normative professionali
applicabili nello Stato stesso e lo Stato membro nel quale
sono regolarmente forniti i servizi;
f) nel caso in cui il fornitore di servizi espleta
un'attività soggetta alla corresponsione dell'imposta sul
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valore aggiunto (IVA), il corrispondente codice registrato
presso l'amministrazione tributaria di appartenenza;
g) le tariffe dei servizi telematici, indicate
accuratamente ed in modo inequivocabile.
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