| (Comunicazioni commerciali).
1. Le comunicazioni commerciali devono uniformarsi alle
seguenti condizioni:
a) la comunicazione commerciale deve essere
chiaramente identificabile come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della
quale avviene la comunicazione commerciale deve essere
chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, quali sconti, premi o
regali, se autorizzate, devono essere chiaramente
identificabili come tali e le condizioni per potervi fruire
devono essere facilmente accessibili ed essere presentate in
modo accurato ed inequivocabile;
d) le gare o i giochi di natura promozionale,
quando autorizzati, devono essere chiaramente identificabili
come tali, e le condizioni per parteciparvi devono essere
facilmente accessibili e presentate in modo accurato e
inequivocabile;
e) le comunicazioni commerciali non richieste,
inviate per posta elettronica, devono essere identificabili in
modo chiaro ed inequivocabile come tali, nel momento stesso in
cui il cliente le riceve.
2. Nel caso di comunicazioni commerciali da parte di
categorie professionali disciplinate, l'espletamento di
servizi di comunicazione telematici è autorizzato nel rispetto
delle regole professionali riguardanti l'indipendenza, la
dignità e l'onorabilità della professione, il segreto
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professionale e la correttezza verso i clienti e gli altri
membri della professione.
3. Allo scopo di determinare i tipi di informazioni che
possono essere fornite nell'esercizio del servizio di
comunicazioni informatizzate in conformità alle regole di cui
al comma 2, gli enti e le associazioni professionali possono
promuovere codici deontologici di condotta a livello
comunitario, ai quali gli aderenti alle diverse professioni
devono attenersi a livello nazionale.
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