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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65265
DDL5513-0010
Progetto di legge Camera n. 5513 - testo presentato - (DDL13-5513)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5513. TESTIPDL
...C5513.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5513 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Comunicazioni commerciali). 
     1.  Le comunicazioni commerciali devono uniformarsi alle
  seguenti condizioni:
         a)  la comunicazione commerciale deve essere
  chiaramente identificabile come tale;
         b)  la persona fisica o giuridica per conto della
  quale avviene la comunicazione commerciale deve essere
  chiaramente identificabile;
         c)  le offerte promozionali, quali sconti, premi o
  regali, se autorizzate, devono essere chiaramente
  identificabili come tali e le condizioni per potervi fruire
  devono essere facilmente accessibili ed essere presentate in
  modo accurato ed inequivocabile;
         d)  le gare o i giochi di natura promozionale,
  quando autorizzati, devono essere chiaramente identificabili
  come tali, e le condizioni per parteciparvi devono essere
  facilmente accessibili e presentate in modo accurato e
  inequivocabile;
         e)  le comunicazioni commerciali non richieste,
  inviate per posta elettronica, devono essere identificabili in
  modo chiaro ed inequivocabile come tali, nel momento stesso in
  cui il cliente le riceve.
     2.  Nel caso di comunicazioni commerciali da parte di
  categorie professionali disciplinate, l'espletamento di
  servizi di comunicazione telematici è autorizzato nel rispetto
  delle regole professionali riguardanti l'indipendenza, la
  dignità e l'onorabilità della professione, il segreto
 
                              Pag. 13
 
  professionale e la correttezza verso i clienti e gli altri
  membri della professione.
     3.  Allo scopo di determinare i tipi di informazioni che
  possono essere fornite nell'esercizio del servizio di
  comunicazioni informatizzate in conformità alle regole di cui
  al comma 2, gli enti e le associazioni professionali possono
  promuovere codici deontologici di condotta a livello
  comunitario, ai quali gli aderenti alle diverse professioni
  devono attenersi a livello nazionale.
 
DATA=981215 FASCID=DDL13-5513 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5513 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=006 PAGFIN=0013 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=551300 00 FASCIDC=13DDL5513 SORTNAV=0551300 000 00000 ZZDDLC5513 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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