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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65266
DDL5513-0011
Progetto di legge Camera n. 5513 - testo presentato - (DDL13-5513)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5513. TESTIPDL
...C5513.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5513 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Disciplina dei contatti telematici). 
     1.  E' consentita la stipula di contratti per via
  telematica.  Le norme e le prescrizioni contenute in codici e
  in leggi vigenti non sono applicabili ai contratti stipulati
  per via telematica qualora ne impediscano un efficace utilizzo
  in ragione del loro essere stipulati per via telematica.
     2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
         a)  ai contratti che richiedono l'intervento di un
  notaio;
         b)  ai contratti che, per essere validi,
  necessitano della registrazione presso un'autorità
  pubblica;
         c)  ai contratti che ricadono nell'ambito del
  diritto di famiglia;
         d)  ai contratti che ricadono nell'ambito del
  diritto di successione.
     3.  Il fornitore di servizi è obbligato a spiegare in modo
  chiaro e inequivocabile le modalità di costituzione di un
  contratto telematico, al fine di garantire alle parti un
  consenso pieno e consapevole.  In particolare la stipula di un
  contratto telematico deve seguire i seguenti stadi:
         a)  i diversi stadi che precedono la conclusione
  del contratto;
         b)  l'obbligo di archiviazione del contratto e la
  sua accessibilità;
         c)  ogni possibile mezzo a disposizione per
  correggere errori.
 
                              Pag. 14
 
     4.  Salvo accordo diverso tra le parti professionali, il
  fornitore di servizi:
         a)  deve indicare il codice di condotta cui intende
  attenersi nella stipula di un contratto telematico e le
  informazioni su come tale codice o codici possano essere
  consultati telematicamente;
         b)  deve rendere disponibile al cliente del
  servizio mezzi idonei a consentirgli l'identificazione e la
  correzione di errori.
     5.  Il contratto telematico, nel caso in cui al cliente sia
  richiesto di esprimere il proprio consenso per accettare
  l'offerta del fornitore di servizi effettuata tramite mezzi
  telematici, si intende stipulato, salvo diverso accordo tra le
  parti professionali, esclusivamente nel caso in cui sono stati
  rispettati i seguenti princìpi:
         a)  quando il cliente del servizio conferma la
  notifica dell'accettazione del contratto ricevuta dal
  fornitore di servizi, per mezzo telematico;
         b)  la notifica dell'accettazione e la relativa
  conferma si considerano ricevute nel momento in cui le parti
  alle quali esse sono indirizzate sono in grado di renderne
  conoscenza;
       c)  la notifica dell'accettazione da parte del
  fornitore di servizi e la relativa conferma da parte del
  cliente sono inviate entro un termine stabilito dal contratto
  medesimo.
 
DATA=981215 FASCID=DDL13-5513 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5513 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=011 PAGFIN=0014 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=551300 00 FASCIDC=13DDL5513 SORTNAV=0551300 000 00000 ZZDDLC5513 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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