| (Disciplina dei contatti telematici).
1. E' consentita la stipula di contratti per via
telematica. Le norme e le prescrizioni contenute in codici e
in leggi vigenti non sono applicabili ai contratti stipulati
per via telematica qualora ne impediscano un efficace utilizzo
in ragione del loro essere stipulati per via telematica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) ai contratti che richiedono l'intervento di un
notaio;
b) ai contratti che, per essere validi,
necessitano della registrazione presso un'autorità
pubblica;
c) ai contratti che ricadono nell'ambito del
diritto di famiglia;
d) ai contratti che ricadono nell'ambito del
diritto di successione.
3. Il fornitore di servizi è obbligato a spiegare in modo
chiaro e inequivocabile le modalità di costituzione di un
contratto telematico, al fine di garantire alle parti un
consenso pieno e consapevole. In particolare la stipula di un
contratto telematico deve seguire i seguenti stadi:
a) i diversi stadi che precedono la conclusione
del contratto;
b) l'obbligo di archiviazione del contratto e la
sua accessibilità;
c) ogni possibile mezzo a disposizione per
correggere errori.
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4. Salvo accordo diverso tra le parti professionali, il
fornitore di servizi:
a) deve indicare il codice di condotta cui intende
attenersi nella stipula di un contratto telematico e le
informazioni su come tale codice o codici possano essere
consultati telematicamente;
b) deve rendere disponibile al cliente del
servizio mezzi idonei a consentirgli l'identificazione e la
correzione di errori.
5. Il contratto telematico, nel caso in cui al cliente sia
richiesto di esprimere il proprio consenso per accettare
l'offerta del fornitore di servizi effettuata tramite mezzi
telematici, si intende stipulato, salvo diverso accordo tra le
parti professionali, esclusivamente nel caso in cui sono stati
rispettati i seguenti princìpi:
a) quando il cliente del servizio conferma la
notifica dell'accettazione del contratto ricevuta dal
fornitore di servizi, per mezzo telematico;
b) la notifica dell'accettazione e la relativa
conferma si considerano ricevute nel momento in cui le parti
alle quali esse sono indirizzate sono in grado di renderne
conoscenza;
c) la notifica dell'accettazione da parte del
fornitore di servizi e la relativa conferma da parte del
cliente sono inviate entro un termine stabilito dal contratto
medesimo.
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