Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65267
DDL5513-0012
Progetto di legge Camera n. 5513 - testo presentato - (DDL13-5513)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5513. TESTIPDL
...C5513.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5513 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Responsabilità degli intermediari). 
     1.  Qualora il servizio informatizzato consista nella
  trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni
  fornite dal cliente del servizio, ovvero nella fornitura di un
  semplice accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di
  tale servizio non può essere considerato responsabile, tranne
  che nei casi in cui sussista l'obbligo di controllo, per le
  informazioni trasmesse a condizione che il medesimo:
         a)  non dia inizio alla trasmissione;
         b)  non selezioni il ricevente della
  trasmissione;
 
                              Pag. 15
 
         c)  non selezioni o modifichi l'informazione
  contenuta nella trasmissione.
     2.  Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso
  di cui al comma 1 comprendono il salvataggio automatico,
  intermedio e transitorio dell'informazione trasmessa nei
  limiti in cui queste azioni sono compiute nel solo intento di
  effettuare la trasmissione in rete e a condizione che
  l'informazione in causa sia salvata per il solo tempo
  necessario alla trasmissione.
     3.  Qualora il servizio di comunicazioni informatizzato
  consista nella trasmissione in rete di informazioni fornite
  dall'utente, il fornitore di servizi non può essere ritenuto
  responsabile, tranne nel caso in cui sussista l'obbligo di
  controllo, per il salvataggio automatico, intermedio e
  temporaneo di informazioni, compiuto al solo fine di rendere
  più efficiente l'ulteriore trasmissione ad altri utenti del
  servizio su loro richiesta.  In tale caso il fornitore di
  servizi non è ritenuto responsabile a condizione che:
         a)  non modifichi l'informazione;
         b)  si attenga alle condizioni sull'accesso
  all'informazione;
         c)  si attenga alle regole riguardanti
  l'aggiornamento dell'informazione, come specificate in modo
  conforme agli  standard  tecnici;
         d)  non interferisca nella tecnologia che, in
  rapporto agli  standard  tecnici, è utilizzata per
  ottenere dati sull'uso di informazioni;
         e)  agisca tempestivamente per rimuovere o
  disabilitare l'acceso all'informazione nel momento in cui ha
  consapevolezza che l'informazione alla fonte iniziale della
  trasmissione è stata rimossa dalla rete, ovvero l'accesso ad
  essa è stato disabilitato, ovvero un'autorità competente ha
  ordinato la rimozione o la disabilitazione.
     4.  Qualora un servizio informatizzato di comunicazioni
  consista nella raccolta di informazioni fornite da un utente
  del servizio, il fornitore di servizi di tale servizio non può
 
                              Pag. 16
 
  essere considerato responsabile, tranne che nel caso in cui
  sussista l'obbligo di controllo, per le informazioni
  conservate su richiesta dell'utente del servizio, a condizione
  che il fornitore di servizi:
         a)  non sia realmente consapevole della eventuale
  illegalità dell'attività e, con riguardo alle richieste di
  danni, il medesimo non sia consapevole di fatti o di
  circostanze dai quali traspaia l'evidente illegalità
  dell'attività in questione;
         b)  una volta raggiunta la consapevolezza della
  possibile illegalità dell'attività, agisca tempestivamente per
  rimuovere o disabilitare l'accesso all'informazione.
     5.  La disciplina di cui al comma 4 non si applica nel caso
  in cui l'utente del servizio agisca sotto il controllo o
  l'autorità del fornitore di servizi.
     6.  La disciplina di cui al presente articolo non comporta
  un obbligo generale di controllo sulle informazioni trasmesse
  o salvate, né un obbligo generale a investigare fatti o
  circostanze che indichino un'attività illegale, da parte dei
  fornitori di servizi.  Tuttavia l'autorità giudiziaria può
  richiedere al fornitore di servizi un'attività di sorveglianza
  temporanea, nel quadro della legislazione vigente per la
  tutela della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza,
  della difesa e per la prevenzione, investigazione,
  individuazione e persecuzione di reati.
 
DATA=981215 FASCID=DDL13-5513 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5513 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=028 PAGFIN=0016 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=551300 00 FASCIDC=13DDL5513 SORTNAV=0551300 000 00000 ZZDDLC5513 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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