| (Responsabilità degli intermediari).
1. Qualora il servizio informatizzato consista nella
trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni
fornite dal cliente del servizio, ovvero nella fornitura di un
semplice accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di
tale servizio non può essere considerato responsabile, tranne
che nei casi in cui sussista l'obbligo di controllo, per le
informazioni trasmesse a condizione che il medesimo:
a) non dia inizio alla trasmissione;
b) non selezioni il ricevente della
trasmissione;
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c) non selezioni o modifichi l'informazione
contenuta nella trasmissione.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso
di cui al comma 1 comprendono il salvataggio automatico,
intermedio e transitorio dell'informazione trasmessa nei
limiti in cui queste azioni sono compiute nel solo intento di
effettuare la trasmissione in rete e a condizione che
l'informazione in causa sia salvata per il solo tempo
necessario alla trasmissione.
3. Qualora il servizio di comunicazioni informatizzato
consista nella trasmissione in rete di informazioni fornite
dall'utente, il fornitore di servizi non può essere ritenuto
responsabile, tranne nel caso in cui sussista l'obbligo di
controllo, per il salvataggio automatico, intermedio e
temporaneo di informazioni, compiuto al solo fine di rendere
più efficiente l'ulteriore trasmissione ad altri utenti del
servizio su loro richiesta. In tale caso il fornitore di
servizi non è ritenuto responsabile a condizione che:
a) non modifichi l'informazione;
b) si attenga alle condizioni sull'accesso
all'informazione;
c) si attenga alle regole riguardanti
l'aggiornamento dell'informazione, come specificate in modo
conforme agli standard tecnici;
d) non interferisca nella tecnologia che, in
rapporto agli standard tecnici, è utilizzata per
ottenere dati sull'uso di informazioni;
e) agisca tempestivamente per rimuovere o
disabilitare l'acceso all'informazione nel momento in cui ha
consapevolezza che l'informazione alla fonte iniziale della
trasmissione è stata rimossa dalla rete, ovvero l'accesso ad
essa è stato disabilitato, ovvero un'autorità competente ha
ordinato la rimozione o la disabilitazione.
4. Qualora un servizio informatizzato di comunicazioni
consista nella raccolta di informazioni fornite da un utente
del servizio, il fornitore di servizi di tale servizio non può
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essere considerato responsabile, tranne che nel caso in cui
sussista l'obbligo di controllo, per le informazioni
conservate su richiesta dell'utente del servizio, a condizione
che il fornitore di servizi:
a) non sia realmente consapevole della eventuale
illegalità dell'attività e, con riguardo alle richieste di
danni, il medesimo non sia consapevole di fatti o di
circostanze dai quali traspaia l'evidente illegalità
dell'attività in questione;
b) una volta raggiunta la consapevolezza della
possibile illegalità dell'attività, agisca tempestivamente per
rimuovere o disabilitare l'accesso all'informazione.
5. La disciplina di cui al comma 4 non si applica nel caso
in cui l'utente del servizio agisca sotto il controllo o
l'autorità del fornitore di servizi.
6. La disciplina di cui al presente articolo non comporta
un obbligo generale di controllo sulle informazioni trasmesse
o salvate, né un obbligo generale a investigare fatti o
circostanze che indichino un'attività illegale, da parte dei
fornitori di servizi. Tuttavia l'autorità giudiziaria può
richiedere al fornitore di servizi un'attività di sorveglianza
temporanea, nel quadro della legislazione vigente per la
tutela della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza,
della difesa e per la prevenzione, investigazione,
individuazione e persecuzione di reati.
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