| (Istituzione di nuove case da gioco).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni presentano al Ministero
dell'interno le eventuali proposte di apertura di nuove case
da gioco. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
finanze, stabilisce con decreto da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) il numero massimo di case da gioco che possono
essere aperte sul territorio nazionale, comunque non superiore
a venti;
b) il programma di apertura dei tre anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, tenendo conto delle proposte avanzate dalle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i
criteri per l'apertura di nuove case da gioco secondo i
seguenti princìpi:
a) istituzione di case da gioco a partire dalle
regioni che ne sono sprovviste ed in alcune località di
particolare rilievo turistico esclusivamente sulla base di
candidature avanzate da più comuni contermini;
b) accertata istituzione di un nucleo
specializzato di polizia, ai sensi dell'articolo 6, nel comune
sede di casa da gioco;
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c) accertata rilevanza turistica e/o termale della
realtà che si intende indicare quale sede della casa da gioco,
con adeguata presenza di infrastrutture turistiche e di
parcheggi.
3. Alla scadenza dei tre anni previsti dal comma 1,
lettera b), il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
delle finanze, con proprio decreto provvede eventualmente a
consentire l'apertura di nuove case da gioco, comunque non
oltre il numero massimo di cui al medesimo comma 1, lettera
a).
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti
pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività
di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della
stessa da parte degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco;
f) le garanzie per l'eventuale appalto relativo e
le debite cauzioni;
g) le qualità morali e le condizioni economiche
che il concessionario deve offrire;
h) la ripartizione dei proventi e le disposizioni
per il regolare versamento alle amministrazioni comunali degli
importi stabiliti per la concessione ed i relativi
controlli;
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i) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
l) il trattamento fiscale delle attività delle
case da gioco, delle vincite corrisposte ai giocatori e la
regolamentazione della tassazione delle mance ai
croupier;
m) i contenuti dei corsi obbligatori di formazione
del personale dei nuovi casinò.
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