Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65272
DDL5514-0004
Progetto di legge Camera n. 5514 - testo presentato - (DDL13-5514)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5514. TESTIPDL
...C5514.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5514 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Istituzione di nuove case da gioco).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le regioni presentano al Ministero
  dell'interno le eventuali proposte di apertura di nuove case
  da gioco.  Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
  finanze, stabilisce con decreto da emanare entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della presente legge:
         a)  il numero massimo di case da gioco che possono
  essere aperte sul territorio nazionale, comunque non superiore
  a venti;
         b)  il programma di apertura dei tre anni
  successivi alla data di entrata in vigore della presente
  legge, tenendo conto delle proposte avanzate dalle regioni.
     2.  Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i
  criteri per l'apertura di nuove case da gioco secondo i
  seguenti princìpi:
         a)  istituzione di case da gioco a partire dalle
  regioni che ne sono sprovviste ed in alcune località di
  particolare rilievo turistico esclusivamente sulla base di
  candidature avanzate da più comuni contermini;
         b)  accertata istituzione di un nucleo
  specializzato di polizia, ai sensi dell'articolo 6, nel comune
  sede di casa da gioco;
 
                               Pag. 7
 
         c)  accertata rilevanza turistica e/o termale della
  realtà che si intende indicare quale sede della casa da gioco,
  con adeguata presenza di infrastrutture turistiche e di
  parcheggi.
     3.  Alla scadenza dei tre anni previsti dal comma 1,
  lettera  b),  il Ministro dell'interno, di concerto con i
  Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  delle finanze, con proprio decreto provvede eventualmente a
  consentire l'apertura di nuove case da gioco, comunque non
  oltre il numero massimo di cui al medesimo comma 1, lettera
  a).
     4.  Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì:
         a)  le disposizioni intese a garantire la tutela
  dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
  riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
  prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
  per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti
  pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività
  di servizio nell'ambito della regione;
         b)  la specie ed i tipi di giochi che possono
  essere autorizzati;
         c)  i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
  festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
         d)  le disposizioni relative alla correttezza della
  gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della
  stessa da parte degli organi competenti;
         e)  le modalità per la concessione a terzi della
  gestione della casa da gioco;
         f)  le garanzie per l'eventuale appalto relativo e
  le debite cauzioni;
         g)  le qualità morali e le condizioni economiche
  che il concessionario deve offrire;
         h)  la ripartizione dei proventi e le disposizioni
  per il regolare versamento alle amministrazioni comunali degli
  importi stabiliti per la concessione ed i relativi
  controlli;
 
                               Pag. 8
 
         i)  la possibilità di revoca da parte
  dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
  alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
  risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
  alle condizioni previste nella concessione;
         l)  il trattamento fiscale delle attività delle
  case da gioco, delle vincite corrisposte ai giocatori e la
  regolamentazione della tassazione delle mance ai
  croupier;
         m)  i contenuti dei corsi obbligatori di formazione
  del personale dei nuovi  casinò.
 
DATA=981215 FASCID=DDL13-5514 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5514 TOTPAG=0011 TOTDOC=0009 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=008 PAGFIN=0008 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=551400 00 FASCIDC=13DDL5514 SORTNAV=0551400 000 00000 ZZDDLC5514 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati